Civile

Ricorso telematico: la lentezza del sistema informatico da diritto alla rimessione in termini

Nota sulla sentenza della Cassazione civile sezione I, 8 marzo 2023 n. 6944

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di Mirko Martini *

Deve riconoscersi la sussistenza dell'ipotesi della causa non imputabile e di un errore fatale, con conseguente rimessione in termini, nel caso in cui il ricorso risulti tardivo perché depositato pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile a causa della lentezza di caricamento del sistema.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 8 marzo 2023 n. 6944.

Preliminarmente, giova ricordarsi che la remissione in termini è possibile sola a condizione che la tardività dell'impugnazione sia frutto di un fatto oggettivo ed incolpevole, non rilevando il difetto di comunicazione o altre motivazioni prive di reale fondamento. Sul punto è intervenuta una recente ordinanza della Corte di cassazione n. 9945 del 2020 con la quale ha statuito che il soggetto, il quale depositi una richiesta di rimessione in termini per tardiva impugnazione deve dimostrare in maniera rigorosa e puntuale che tale ritardo non era a lui imputabile.

La vicenda che ha ad oggetto l'ordinanza in epigrafe tra origine da un giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, dove è sorta la questione della tardività del ricorso esperito dal richiedente contro il provvedimento di rigetto della commissione territoriale poiché iscritto nel registro telematico pochi minuti dopo lo scattare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.Infatti, il Tribunale di Napoli con decreto del 11 maggio 2021 aveva dichiarato inammissibile la rimessione in termini, siccome il ricorso esperito avverso il provvedimento della commissione territoriale era stato proposto tardivamente, oltre il termine di 30 giorni dettato dal D.lgs. n. 25 del 2008, art.35 bis.

Avverso tale sentenza il ricorrente ha adito la Corte di cassazione proponendo ed illustrando tre motivi di ricorso.Il nostro focus sarà incentrato sul primo motivo di impugnazione.

Infatti, è di nostro interesse il primo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art 153 c.p.c comma 2, in combinato disposto con l'art. c.p.c. commi 2 e 3.

In particolare, il ricorrente ha dedotto che l'istanza di remissione in termini depositata dal proprio legale era meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che i pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso non erano a lui imputabili in quanto dovuto ad un problema informatico.

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza del 8 marzo 2023 n. 6944 ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della decisone impugnata e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

In particolare, il Collegio ha ribadito che in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un errore fatale che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, rappresenta soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3.

Da questo punto di vista gli ermellini hanno evidenziato che in relazione alla rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.Inoltre, si precisa che la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute ovverosia artt. 184 bis e 153 c.p.c., postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.

Pertanto, la Corte ravvisa che le prospettazioni del ricorrente secondo cui il proprio difensore aveva provveduto a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente e che per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile, il sistema impiegava molti minuti a caricare la busta telematica ed a completare la sua trasmissione al sistema integrano gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale".

In conclusione, alla luce di quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la tardività del deposito se è stato conseguenza di un problema informatico per una causa non imputabile al soggetto depositante rende ammissibile il ricorso per la rimessione in termini.

* a cura del Dott. Mirko Martini collaboratore di MFlaw Stapa

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