Società

Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e sospensione della causa di scioglimento: la posizione del MISE

A parere del MISE l'obiettivo del legislatore è quello di "disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite" emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020

di Niccolò Medica*


Con lettera circolare del 29 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito il proprio parere in merito alla sospensione, introdotta con il c.d. Decreto Liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23), dell'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale.

Il MISE ritiene che il riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, contenuto nella c.d. Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), la quale ha modificato l'art. 6 del Decreto Liquidità, faccia propendere per l'esclusione della sospensione prevista dal Decreto Liquidità stessa con riferimento alle "perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)".

Con la predetta lettera circolare, il MISE sottolinea il fatto che l'obiettivo del legislatore sarebbe quello di "disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite" emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Ed infatti, lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non precluderebbe la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata rispetto a tale data, assumendo le determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter cod. civ., oppure, in alternativa, rilevando l'intervenuta causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, n. 4, cod. civ., il cui accertamento, ai sensi dell'art. 2485 cod. civ., è rimesso all'organo amministrativo.

A tal ultimo proposito, secondo il MISE, l'organo amministrativo può accertare la causa di scioglimento anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 "solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea (…), da richiamarsi nell'atto di accertamento": del resto, la nuova formulazione dell'art. 6 del Decreto Liquidità, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, cod. civ.) spetti all'assemblea dei soci.

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*A cura dell'Avv. Niccolò Medica, Studio Legale De André

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