Penale

Rifiuto di atti d'ufficio alla guardia medica che non va a visitare un gruppo di bimbi a rischio epidemia

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Le guardie mediche devono effettuare la visita a domicilio tutte le volte che vengono chiamati per bambini che stanno male tutti insieme con gli stessi sintomi, specie se si tratta di ragazzini in vacanza senza i genitori. Lo ha sottolineato la Cassazione, con la sentenza n. 34535 della Sesta sezione penale, depositata ieri, confermando la condanna a quattro mesi di reclusione per un medico che, chiamato quasi all'una di notte da un albergatore della Val Brembana, non era voluto andare a visitare sei bambini inglesi di circa dieci anni che si erano sentiti male in hotel insieme a due insegnanti che li accompagnavano e che manifestavano gli stessi sintomi, tra i quali vomito e dissenteria.

Al camice bianco, accusato di rifiuto di atti di ufficio, sono state negate le attenuanti e la commutazione pecuniaria della pena. Ad avviso della Suprema Corte merita conferma la decisione della Corte di Appello di Brescia che ritiene che anche nei casi in cui non sia a rischio la vita di nessuno, «ciò non esclude la sussistenza dell'obbligo di eseguire la visita richiesta, considerata la preoccupante situazione che era stata esposta dal titolare dell'albergo».

Si trattava di otto pazienti di cui sei bambini che continuavano a vomitare - hanno fatto presente i magistrati bresciani - e che si trovavano in un albergo piuttosto lontano dal più vicino Pronto Soccorso e per i quali non sarebbe stata sicuramente sufficiente una diagnosi per telefono, richiedendosi la visita anche per escludere il pericolo di una rapida epidemia all'interno della comitiva.

Le condizioni dei bambini che avvertivano malesseri e, certamente, la pluralità dei soggetti indisposti, la giovane età, l'essere ospitati in Italia in assenza dei genitori e senza conoscere la lingua dovevano imporre al medico di recarsi presso l'albergo per constatare di persona la presenza di patologie anche temporanee, a carico dei giovani pazienti.

Corte di Cassazione – Sezione VI – Sentenza 29 luglio 2019 n. 34535

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