Civile

Riforma Cartabia. Clausole da inserire nel nuovo atto di citazione e notifica dell'avvocato

Modificando l'articolo 163 del Cpc l'atto di citazione da ora in avanti deve contenere alcune menzioni, ricordando fin d'ora che a pena di nullità deve contenere l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

di Valeria Cianciolo


La Riforma Cartabia ha modificato l'art. 163 cod. proc. civ. di conseguenza, l'atto di citazione da ora in avanti deve contenere alcune menzioni, ricordando fin d'ora che a pena di nullità, l'atto di citazione deve contenere l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. (cfr. numero 4 che dopo la parola «l'esposizione» contiene le seguenti: «in modo chiaro e specifico»).

La Novella dopo il numero 3) dell'art. 163 cod. proc. civ., ha inserito il numero «3 bis): l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento».

Dunque, nel caso in cui la domanda riguardi materie per le quali è prevista obbligatoriamente l'espletamento della mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari), occorre indicare all'interno dell'atto di citazione quanto segue:
"L'attore dichiara che, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l'attore ha […]"
Va da sé che occorre poi allegare, all'atto di citazione anche il verbale del mediatore con esito negativo.

Se la materia oggetto della domanda non è inclusa fra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria, la clausola da inserire, potrà avere il seguente tenore:
"Parte attrice è stata informata dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura".
In tal caso, tra i documenti potrà inserirsi l'informativa ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010.
Stesso discorso deve farsi nel caso di negoziazione assistita.
Seguirà la parte in diritto.

La notificazione
Ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c., così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

La formula da indicare si ricava agevolmente dal numero 7) dell'art. 163 cod. proc. civ., completamente riscritto dalla Riforma:
CITA
il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __ (o società __, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. __ nella sua sede in __) a comparire dinanzi al Tribunale di __, sezione civile destinanda, Giudice designando, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno __, alle ore di rito (ricordando che il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell'atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

La notifica a mezzo pec
Con la Riforma Cartabia, gli Avvocati avranno l'obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005.
L'art. 3, 11 co., lett. d), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ha introdotto i commi secondo e terzo all'articolo 147 cod, proc. civ., prevedendo espressamente che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possano essere eseguite senza limiti orari, perfezionandosi in momenti diversi.
Non è un'osservazione peregrina perché sembra un'ovvietà. In realtà, la questione è stata sollevata in giurisprudenza (Corte Costituzionale 9 aprile 2019 n. 75 e Cassazione Civile, ord. 14 ottobre 2020 n. 22136) e la Riforma Cartabia per tacitare qualsiasi dubbio, ha ritenuto opportuno sposare la regola generale della "scissione soggettiva" degli effetti della notificazione, anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata con modalità telematica.
E così:
1. per il notificante la notificazione si perfeziona al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
2. per il destinatario si perfeziona invece nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima, poi, è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notifica si considera eseguita alle ore 7.
Detto ciò, affinchè la notifica a mezzo pec dell'atto di citazione sia valida, il messaggio di posta elettronica certificata deve contenere:
•l'atto di citazione in formato pdf nativo, sottoscritto digitalmente
•la procura alle liti, sottoscritta digitalmente
•la relata di notifica a mezzo pec, anch'essa sottoscritta digitalmente

La formula sarà la seguente:
Il sottoscritto Avv. __, (Cod. Fisc.: __), iscritto all'Ordine degli Avvocati di __, ai sensi della L. 53/1994 e succ. mod., in qualità di difensore di __ (Cod Fisc.: __), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

Notifica
unitamente alla presente relazione l'allegato atto di citazione __.pdf (descrizione dell'atto) digitalmente sottoscritto, nonché procura alle liti a lui rilasciata dal Sig. __ originariamente su foglio separato del quale ha estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:
__ (nome/denominazione destinatario), residente/con sede in __, alla via __ n. __, trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata __ @ __ estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
__, li __ (Luogo e data)
Avv…(sottoscritto digitalmente)

Se il destinatario non è titolare di pec, non sia stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec o la notifica a mezzo pec ha avuto esito negativo, l'avvocato dovrà inforcare la strada solita dell'UNEP per la notifica dell'atto di citazione e occorre fare riferimento alla novella dell'art. 137 cod. proc. civ. che tiene conto sia della disciplina in materia di notifiche eseguite dall'avvocato contenuta nella L. 21 gennaio 1994, n. 53, sia dell'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato con il divieto all'ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica. Sotto quest'ultimo profilo, si è pertanto previsto che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione su richiesta dell'avvocato soltanto se quest'ultimo non è obbligato, in base alla legge, a procedere personalmente mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge.
L'avvocato dovrà pertanto redigere la sua Relata normalmente, indicando anche la dichiarazione più adeguata al caso specifico (lo richiede l'ultimo comma dell'articolo 137 cod. proc. civ.):
"il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente". Si precisa che il domicilio digitale è quello risultante da pubblici elenchi o registri ed è cosa diversa dal domicilio dichiarato presso un indirizzo di posta elettronica certificata
Altra menzione potrebbe essere la seguente: "vi è l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario".
Aggiungo poi che la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario riguarda anche un procedimento instaurato prima del 28 febbraio 2023.

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