Penale

Riforma Cartabia e diritto all'oblio – applicazione in Italia e parallelo con la normativa di altri Paesi

In Italia viene introdotto un meccanismo pressoché automatico per deindicizzare o precludere l'indicizzazione dei dati personali riportati sui provvedimenti con maggior tutela rispetto ad altri Paesi.

di Emilio Battaglia*

Con l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (Dlgs del 10 ottobre 2022, n. 150), che ha rinnovato profondamente la normativa relativa al procedimento penale vi sono stati importanti cambiamenti nell'applicazione del diritto all'oblio per il singolo.

La Riforma ha infatti introdotto l'art. l'art. 64-ter delle disp. att. c.p.p che prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento, o di non luogo a procedere, ovvero un provvedimento di archiviazione, possa richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del GDPR .

Ciò significa che la persona non considerata colpevole può richiedere che nella sentenza si annoti il divieto di indicizzare tali dati nella rete internet o in alternativa di deindicizzare i dati personali, nel caso ci fosse già qualcosa in circolazione.

Nel dettaglio, la differenza tra preclusione all'indicizzazione e deindicizzazione è costituita dal momento in cui viene richiesta tale tipo di tutela; la deindicizzazione, infatti, garantisce una tutela successiva, ossia dopo l'indicizzazione dei contenuti, mentre la preclusione all'indicizzazione può essere disposta in via preventiva, prima dell'indicizzazione dei contenuti.

La preclusione all'indicizzazione e/o la deindicizzazione dei propri dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento non determinano la cancellazione della notizia, ma evitano che i dati personali siano inseriti nei motori di ricerca in associazione a parole chiave relative ad esempio al reato contestato. Per questo motivo è bene ricordare che indicizzazione e rimozione dei dati, sono due aspetti ben diversi.

Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: "Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante".

Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: "Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante".

Lo strumento congegnato dal Legislatore è rapido, semplice e privo di qualsivoglia discrezionalità: la preclusione all'indicizzazione o la deindicizzazione dei dati personali contenuti nei provvedimenti di cui all'art. 64 ter cod. proc. pen. diviene un mero adempimento del comportamento richiesto dal privato, demandato alla Cancelleria del giudice.

Si discute, peraltro, in assenza di una normativa ad hoc, sulle modalità di tutela della parte richiedente in caso di inadempimento da parte della Cancelleria; c'è chi, in dottrina, ha suggerito il ricorso al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

La c.d. Riforma Cartabia ha lasciato, invece, invariata la possibilità di ottenere una più ampia tutela con la richiesta di oscurare i propri dati personali nel provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003; in tal caso, però, la richiesta è sottoposta ad una valutazione discrezionale dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'esistenza di un simile istituto in altri Paesi, si evidenziano notevoli differenze, a Monaco e in Spagna, ad esempio, tutti i precedenti penali sono pubblicati in forma anonima con una maggior tutela per il singolo.

Di seguito riportiamo una sintesi.

* a cura dell' Avv. Emilio Battaglia, partner dello studio legale CMS e responsabile del dipartimento penale dello Studio.

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