Penale

Riforma Cartabia, pronta la fase transitoria Scarcerazioni solo dopo avviso alle vittime

Il ministero della Giustizia fornisce le indicazioni per l’entrata in vigore

di Giovanni Negri

Dalle nuove condizioni di procedibilità alle indagini preliminari, dall’udienza predibattimentale all’inappellabilità, dalle videoregistrazioni alle impugnazioni, il ministero della Giustizia interviene sulla riforma Cartabia e, con un emendamento di 40 pagine al decreto legge con le misure antirave, declina un’articolata fase transitoria per l’entrata in vigore del nuovo processo penale.

Da sciogliere con urgenza c’era infatti una serie di nodi. A partire dai due più delicati, le conseguenze del cambiamento del regime di procedibilità, con l’estensione della querela, per alcuni reati (in primo luogo il furto), con le ripercussioni sulle misure cautelari in corso e la relativa possibilità di scarcerazioni. Ora, nei procedimenti pendenti, invece di fare gravare sulle Procure l’obbligo di contattare le persone offese per l’eventuale presentazione della querela, dovranno essere le stesse persone offese ad attivarsi senza il diritto a una preventiva informazione. L’onere di ricerca della persona offesa a carico dell’autorità giudiziaria invece rimane quando è in corso di esecuzione una misura cautelare personale.

Complesso il tema delle indagini preliminari, dove la relazione all’emendamento lascia trasparire la possibilità di (future) modifiche anche sostanziali, una volta compiute le verifiche già in corso. Intanto si chiarisce che le novità, sia in materia di durata, proroga compresa, con relativi effetti in caso di mancato rispetto e di definizione della notizia di reato, non trovano applicazione per i procedimenti pendenti. Esclusione peraltro estesa anche alle indagini relative a notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della riforma in caso di connessione o di collegamento investigativo quando le indagini riguardano i gravi reati, per quali già oggi il Codice di procedura prevede termini più ampi.

L’estensione dell’inappellabilità alle sentenze di non luogo a procedere per delitti puniti con la pena della multa o con pena alternativa si applicherà poi alle pronunce emesse dopo l’entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda poi l’innesto nel sistema processuale della nuova udienza predibattimentale l’immediata applicazione della novità creerebbe seri problemi di coordinamento rispetto alle udienze già fissate perchè le parti non sarebbero state avvisate della nuova natura dell’udienza per il deposito della lista dei testimoni.

Così, l’emendamento del ministero della Giustizia stabilisce che le disposizioni sulla udienza di comparizione prebattimentale non si applicano nei procedimenti penali nei quali alla data di entrata in vigore della riforma il pubblico ministero ha già emesso il decreto di citazione a giudizio con le forme precedenti.

Slitta poi di 6 mesi l’entrata in vigore a tutti gli effetti dei vari percorsi di giustizia riparativa delineati dalla riforma, una decisione presa dal ministero per rendere effettivamente fruibili gli istituti di giustizia riparativa, nel corso del procedimento e in fase di esecuzione della pena, solo una volta che le strutture pubbliche e i mediatori saranno effettivamente disponibili.

Alle impugnazioni per i procedimeti nei quali l’impugnazione è stata proposta prima del 31 dicembre continuano ad applicarsi le misure “emergenziali”, mentre il nuovo rito cartolare avrà esecuzione solo partore dal 1°gennaio 2023. Chiariti anche i termini di entrata in vigore delle novità in materia di videoregistrazioni delle dichiarazioni in caso di cambiamento del giudice nel corso del dibattimento: le novità si applicheranno solo dal 1°gennaio 2024.

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