Penale

Riforma Cartabia: rinvio pregiudiziale in Cassazione per incompetenza territoriale solo se la questione è “seria”

La Terza sezione penale, sentenza 41594 depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il rinvio del Gip certo della sua incompetenza

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione fa chiarezza sul rinvio pregiudiziale al giudice di legittimità previsto dalla riforma Cartabia, (articolo 24-bis C.p.p.) per i casi di sospetta incompetenza territoriale. Una possibilità che trova la sua ratio nella volontà di evitare che un “vizio occulto” del processo si trascini per i gradi successivi col rischio poi di vanificare poi l’intero giudizio con dispendio di tempo e risorse. La Terza Sezione penale, sentenza 415194 depositata oggi, ha giudicato inammissibile la rimessione da parte del Gip (in un procedimento penale relativo al reddito di cittadinanza) in quanto i dubbi sollevati dall’imputato erano da lui perfettamente condivisi, sicché avrebbe dovuto pronunciarsi conseguentemente senza ingolfare la Cassazione.

Per gli “ermellini”, infatti, la ratio dell’istituto “rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc.pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l’eccezione”. “Ed è evidente – prosegue - che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare s entenza di incompetenza”.

È del pari evidente, prosegue la decisione, che se la parte formula l’eccezione nell’udienza preliminare (o se questa manchi nel termine di cui all’articolo 491, comma 1, cod.proc.pen.) senza chiedere il rinvio pregiudiziale e non potrà più riproporre in seguito l’eccezione, il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: “se si ritiene incompetente emetterà sentenza di incompetenza e se si ritiene competente rigetterà l’eccezione e la parte non potrà più sollevare doglianza”. Diversamente, argomenta la Cassazione, “si autorizzerebbe il giudice a chiedere un parere preventivo alla Corte tutte le volte che dubiti della competenza, senza che le parti si siano neppure dolute, e si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, come uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire”.

Ed è proprio questo il caso in questione. Nella specie infatti è accaduto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha rimesso d’ufficio la questione di competenza, a fronte di una eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa degli imputati senza la contestuale richiesta di rimessione alla Corte di Cassazione, argomentando “in termini di certezza sulla fondatezza della eccezione sollevata”.

Risulta evidente, quindi, continua la Cassazione, che non solo l’eccezione della parte risulta formulata senza la richiesta di rinvio pregiudiziale, ma lo stesso Giudice “non dubita seriamente della questione di competenza, essendo, anzi certo, della propria incompetenza”. Il Giudice, pertanto, “avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e dichiarare immediatamente la propria incompetenza sulla base degli istituti previgenti”.

In definitiva ( anche alla luce della Relazione finale della Commissione Lattanzi sulla “responsabilizzazione del giudice), la questione va posta unicamente quando è “seria”. La discrezionalità del giudice (sia nell’ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d’ufficio) dunque “è una discrezionalità vincolata alla ‘serietà’ della questione di competenza”. E il Giudice, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare la propria determinazione “compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti”.

Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza per territorio non è, pertanto, ammissibile.

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