Professione e Mercato

Riforma processo civile, gli avvocati alla prova delle nuove strategie

A pochi giorni dal debutto del 1° marzo, i legali guardano alle opportunità aperte per i procedimenti di primo grado, le cause di lavoro e di famiglia <br/>

di Valentina Maglione

Gli avvocati sono pronti a usare le procedure e gli strumenti introdotti dalla riforma civile. E, a pochi giorni dall’entrata in vigore, guardano alle opportunità aperte nei diversi ambiti dagli interventi pensati per ridurre i tempi dei processi del 40% entro giugno 2026: dal primo grado alle cause di lavoro, al rito unico in materia di persone, i minorenni e le famiglie. La quasi totalità della riforma ha infatti appena debuttato: si applica ai processi instaurati dal 1° marzo scorso, con un anticipo di quattro mesi, deciso con la legge di Bilancio, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2023.

Restano anche vari punti interrogativi, legati perlopiù alla declinazione pratica delle misure negli uffici, alle prese con i procedimenti in corso, che proseguono con le vecchie regole, e per ora rafforzati (a tempo) solo dagli addetti all’ufficio per il processo.

Il primo grado

Tra le novità principali c’è la riforma della fase introduttiva e di trattazione del processo di primo grado. «L’anticipazione delle memorie e la riduzione dei tempi del deposito impongono di avere subito chiaro il quadro di prove e documenti per istruire il caso», spiega Sara Biglieri, partner di Dentons. Ora lo scambio tra le parti delle tre memorie istruttorie avviene infatti prima dell’udienza di comparizione e con termini più stretti, mentre in precedenza avveniva dopo la prima udienza. Il primo effetto è che «noi avvocati dobbiamo educare i clienti a fornirci tutte le prove in tempi brevi. Inoltre, le parti devono partecipare di persona per essere interrogate sui fatti di causa dal giudice che poi tenta la conciliazione. È un passaggio nuovo a cui occorre preparare i clienti».

«I nuovi termini sono a favore dell’attore – incalza Luca Pescatore, partner di Baker McKenzie –, mentre il convenuto deve reagire in tempi molto stretti». Infatti, tra la notificazione dell’atto di citazione e la prima udienza devono decorrere almeno 120 giorni, contro i 90 della precedente disciplina, ma il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza (contro i 20 giorni delle vecchie norme). «Chi riceve una citazione deve rivolgersi subito al legale. E i team difensivi devono essere ben strutturati e agire rapidamente», continua Pescatore. «Tra le novità c’è anche la possibilità per il giudice di emettere, se la domanda è fondata, un’ordinanza di accoglimento. È un provvedimento reclamabile, ma è bene che i difensori del convenuto siano convincenti. Le premesse per accelerare le decisioni ci sono, tanto che abbiamo deciso di aspettare il debutto della riforma per notificare un atto di citazione a cui stavamo lavorando».

Novità anche per la forma degli atti: «Atto di citazione e comparsa di risposta devono andare dritti al punto – osserva Antonio Satalino, partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici – e rispettare il principio di chiarezza e specificità, ora recepito nel Codice di procedura civile. Anzi, sembrerebbe si vada verso schemi informatici degli atti giudiziari, da definire con decreto dal ministro della Giustizia. Vedremo, ma se una schematizzazione potrebbe avere senso per atti standard come i ricorsi per decreto ingiuntivo, mi pare difficile per quelli più articolati». Per Satalino «è apprezzabile il nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Cassazione dal giudice di merito: può evitare di alimentare giudizi inutili. La riforma contiene istituti interessanti, ma la loro efficacia nel ridurre i tempi dipenderà dall’applicazione pratica e dall’efficienza degli uffici».

Il nuovo rito può sveltire i processi, secondo Miriam Zulli, socia dello studio legale Nervi e Zulli di Roma, anche perché «impone al giudice di studiare le carte da subito: entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto deve fare le verifiche preliminari, tra cui quella sulla regolarità del contraddittorio, che con la vecchia disciplina si fanno in udienza. D’altra parte, per le difese può essere difficile rispettare i termini più stretti, soprattutto nei processi con tante parti. Sarebbe stata preferibile una maggiore flessibilità».

Le cause di lavoro

Il contenzioso di lavoro, dal 1° marzo, si può chiudere anche con la negoziazione assistita. «È uno strumento che aspettavamo da tempo e che utilizzeremo senz’altro – assicura Ornella Patané, socia di Toffoletto De Luca Tamajo –. Ora potremo sottoscrivere gli accordi tra lavoratori e datori con la certificazione dell’avvocato, senza passare dalla commissione di conciliazione». In studio, prosegue Patané, «prima dell’entrata in vigore della riforma è stato aggiornato il sistema gestionale, modificati i modelli e tutti gli avvocati sono stati formati, anche per la procedura delle conciliazioni sottoscritte in via telematica».

Per le famiglie

In tema di processo di famiglia, «la novità più importante è il rito unico, che già nel nome fa riferimento alle “famiglie”, per includere tutti i nuclei – commenta Paola Lovati, avvocato minorile a Milano e già componente del Consiglio dell’Ordine –. Negli atti del nuovo giudizio devono essere indicati in modo completo e trasparente gli elementi di fatto e di diritto e i mezzi di prova, per sveltire i tempi a tutela dei minori. Si tratta in buona parte di standard che a Milano già applichiamo perché regolati dalle linee guida per la redazione degli atti di famiglia elaborate nel 2019 con il Tribunale e la Corte d’appello; ora è stato aperto un tavolo per aggiornarle».

«Il procedimento unico è una semplificazione: con le norme precedenti non era facile capire a quale giudice rivolgersi e quale rito applicare», ragiona Monica Cannatà, avvocata a Pavia. «E nel 2024 – continua – è prevista l’introduzione di un tribunale unico e specializzato. È una semplificazione anche la possibilità di presentare un solo ricorso per chiedere separazione e divorzio. Io già da tempo deposito la domanda di divorzio prima di chiudere la separazione e il tribunale rimette allo stesso giudice i procedimenti, che però restano separati. Ora avremo un unico procedimento e una sola sentenza. Le novità sono tante: se attuate, sveltiranno senz’altro i tempi».

Le principali novità

1 Rito ordinario
Scambio di memorie scritte prima della prima udienza

Cambia il rito ordinario di primo grado. Si prevede uno scambio di tre memorie scritte prima della prima udienza, per arrivare di fronte al giudice con la controversia delineata. I termini tra la notificazione della citazione e l’udienza di comparizione passano da 90 a 120 giorni, ma si anticipa la costituzione del convenuto (si passa da 20 giorni prima dell’udienza a 70 giorni prima). Alla prima udienza le parti devono comparire di persona.

2 Rito semplificato
Nuova procedura con tempi più stretti

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione va usato (anche di fronte al tribunale collegiale) quando i fatti di causa non sono controversi, se la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione, o l’istruzione non è complessa. Inoltre si può sempre usare quando il tribunale è monocratico. I tempi sono più rapidi rispetto al rito ordinario ma il giudizio si conclude comunque con sentenza.

3 Forma degli atti
Introdotto il principio di chiarezza e sinteticità

La riforma civile introduce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo.Viene infatti modificato l’articolo 121 del Codice di procedura civile che ora, oltre a prevedere la libertà di forma per gli atti del processo per cui la legge non richiede forme determinate, dispone anche che tutti gli atti del processo debbano essere redatti in modo chiaro e sintetico.

4 Rinvio pregiudiziale
Parola alla Cassazione sulle questioni più difficili
Introdotta, con una norma in vigore già dal 1° gennaio scorso, la possibilità per i giudici di merito di disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per risolvere questioni solo di diritto, se concorrono queste condizioni: la questione è necessaria per definire il giudizio e non è ancora stata risolta dalla Cassazione; la questione presenta gravi difficoltà interpretative; potrebbe presentarsi in numerosi giudizi.

5 Giudici di pace
Competenza estesa e nuova procedura

Aumentano le soglie di competenza del giudice di pace: possono decidere le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10mila euro (per i vecchi procedimenti il tetto è 5mila euro) e le cause per risarcimenti danni da circolazione stradale fino a 25mila euro (prima era 20mila euro). Ai procedimenti di fronte al giudice di pace si applica il nuovo rito semplificato di cognizione.

6 Famiglie
Rito unico presso i tribunali ordinari e per i minorenni

Il nuovo «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» deve essere utilizzato per tutti i giudizi, che siano di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare. Restano esclusi i procedimenti in materia di adozioni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.

7 Lavoro
Sì alla negoziazione assistita e addio al «rito Fornero»

Via libera all’utilizzo della negoziazione assistita dagli avvocati in materia di lavoro. La riforma cancella infatti il divieto prima previsto. Lo strumento è una possibilità: non costituisce condizione di procedibilità in giudizio. Ogni parte, oltre che da almeno un avvocato, può anche essere assistita da un consulente del lavoro. Inoltre, viene abrogato il rito speciale per le cause di licenziamento previsto dalla legge 92/2012.

8 Digitale
Stabilizzate le udienze da remoto e per note scritte

La riforma ha stabilizzato, con una norma operativa già dal 1° gennaio scorso, le disposizioni introdotte durante la pandemia che permettono di svolgere le udienze con collegamenti audiovisivi a distanza o di sostituirle con il deposito di note scritte. Entro il 30 giugno si prevede di estendere l’obbligo di deposito telematico di fronte a giudice di pace e tribunale per i minorenni.

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