Riforma del processo civile, importanti novità in materia di deposito telematico e notifica a mezzo PEC
Con l'aggiunta del "Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale", la Riforma vara importanti novità e modifiche in materia di processo telematico
Con il D.Lgs. n. 149/2022 emanato in Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, di riforma del processo civile, vengono introdotte anche importanti novità e modifiche in materia di processo telematico, oltre ad essere cristallizzate quelle norme già emanate in via d'urgenza durante la pandemia COVID-19, a tal fine viene aggiunto il "Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale".
Obbligatorietà del deposito telematico
Tra le più importanti novità, diviene obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e documenti di causa in tutte le fasi del processo e viene introdotto alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l'art. 196 quater .
Dalla lettura del testo del nuovo articolo si nota che viene definitivamente sancita l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti e documenti nei procedimenti dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello introducendo anche l'obbligo del deposito innanzi alla Corte di Cassazione e finalmente anche al Giudice di Pace. Sempre lo stesso art. 196 quater introduce l'obbligo per il capo dell'ufficio giudiziario di comunicare sul sito istituzionale il mancato funzionamento e la relativa autorizzazione al deposito cartaceo, identica comunicazione dovrà avvenire al ripristino del sistema.
In merito all'entrata in vigore delle suddette modifiche
Dalla lettura dell'art.35 del decreto in parola si evince che tali disposizioni entreranno in vigore dal 01.01.2023 "applicandosi ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione ".
Invece innanzi al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche le medesime disposizioni si applicheranno a decorrere dal 30 giugno 2023.
Infine per i procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati - tribunale, corte di appello, Corte di Cassazione e Giudice di Pace - le suddette disposizioni si applicheranno a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla "pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi".
Modifiche in materia di notificazione a mezzo PEC ai sensi della L. 53/94
Il decreto modifica la normativa prevista dalla L. 53/94 in materia di notificazione a mezzo PEC, nello specifico le modifiche riguardano in particolare l'art. 3 bis e l'art.4 della L. 53/94 viene inoltre aggiunto l'art. 3 ter .
• In sintesi dopo il comma 1 viene inserito il comma 1-bis con la novità più significativa, ovvero viene reso definitivamente valido il registro IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco ai fini della notifica a mezzo PEC alle PA. Questo registro, come a conoscenza di molti, non utilizzabile per un un lungo periodo, ne era stato recentemente consentito il suo utilizzo per effetto della normativa emergenziale art. 28 DL 76/2020 a condizione che nel registro PP.AA. non fosse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.
• Al comma 2 viene modificato il riferimento all'art. 16 undecies DL 179/12 e sostituito con il nuovo art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, che prevede le modalità di attestazione delle conformità nelle notifiche previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto.
Con la modifica al comma 3 viene finalmente posto fine alla annosa questione, di fatto già chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019, ovvero il perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 , che non si perfeziona più per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, ma al momento della generazione della ricevuta di consegna.
La suddetta modifica al comma 3, di fatto recepisce le modifiche effettuate all'articolo 147 c.p.c ove dopo il primo comma, viene aggiunto quanto segue: "Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari".
Da un attenta lettura si evince l'introduzione dell'obbligo per l'avvocato di notificare mediante PEC gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e nel caso in cui il destinatario:
a) Abbia l'obbligo di avere un domicilio digitale presente in pubblici elenchi come ad es. liberi professionisti ed imprese.
b) abbia scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale previsto dall'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( ad es. il domicilio digitale delle persone fisiche)
• A tutela delle notifiche a mezzo PEC effettuate nei confronti di soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, spesso non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario (casella chiusa, piena etc.) o comunque in caso di mancata consegna, viene introdotta la possibilità per l'avvocato di eseguire a spese del richiedente, la notifica stessa in un area web riservata "prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14".
In sintesi la notifica sarebbe equiparabile al 140 e 143 c.p.c., ovvero l'Avvocato provvede a dichiarare che sussistono i presupposti, stante la notifica non andata a buon fine, per l'inserimento nella suddetta area web, in tal caso l a notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.
Fermo restando che dovrà procedersi con le modalità ordinarie nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario e nel caso di notifica a mezzo PEC effettuata nei confronti di soggetti che abbiano scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale d ovrà ugualmente procedersi alla notifica con le modalità ordinarie.
In merito all'entrata in vigore delle suddette modifiche
Sempre l'Art. 35 prevede che le suddette disposizioni, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
____
*A cura dell'Avv. Antonio Tesoro, Studio Legale Tesoro Partner 24 ORE Avvocati