Riforma del processo civile, ordinanze provvisorie di accoglimento o rigetto su istanza di parte
Cambia la precisazione delle conclusioni: si farà per note scritte
Anche la fase decisoria del procedimento di primo grado viene modificata dalla riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022), sempre all’insegna della concentrazione e della riduzione dei tempi del processo. È introdotto un nuovo strumento per definire le liti che hanno ad oggetto diritti disponibili; in pratica, già alla prima udienza e per tutto il primo grado di giudizio, su istanza di parte, si potrà arrivare a un’ordinanza provvisoria di accoglimento o di rigetto, se la domanda appare manifestamente fondata, nel primo caso, o manifestamente infondata, nel secondo caso (nuovi articoli 183-ter e 183-quater del Codice di procedura civile). L’ordinanza, se non è reclamata o se è confermata in sede di reclamo, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile, ma non acquista forza di giudicato. Essa cioè non contiene un accertamento definitivo.
L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, sul modello del référé provision francese. L’ordinanza di rigetto può essere resa anche in caso di nullità non sanata dell’atto di citazione per vizi dell’editio. Se il reclamo contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto è accolto, il procedimento proseguirà davanti a un giudice diverso.
Al di là dei giudizi che si chiuderanno con ordinanza provvisoria di accoglimento o di rigetto, per tutti gli altri viene soppressa l’udienza di precisazione delle conclusioni, che viene sostituita dallo scambio di note scritte da depositare 60 giorni prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione (articolo 281-quinquies) o al collegio (articolo 189).
I termini per gli atti difensivi finali sono ridotti a 30 giorni per le comparse conclusionali e 15 per le memorie di replica, calcolati a ritroso rispetto a questa ultima udienza.
Restano invariati i termini per il deposito della sentenza. Nelle decisioni collegiali viene meno il sistema della doppia istanza per l’udienza di discussione: se è richiesta nelle note di precisazione delle conclusioni, diviene alternativa rispetto allo scambio delle memorie di replica. L’udienza deve tenersi entro 60 giorni, che dovrebbero decorrere dal deposito delle comparse conclusionali. Così, il modulo decisorio a trattazione mista viene esteso anche alle decisioni collegiali.
Per la decisione a seguito di trattazione orale la novità è la facoltà per il giudice monocratico di pronunciare la sentenza non al termine della discussione, ma nei successivi 30 giorni (articolo 281-sexies), o 60 nelle decisioni collegiali alle quali questa forma decisoria è applicabile sin dal gennaio 2016, con una disciplina delocalizzata che oggi entra nel Codice di rito con una novità: il giudice istruttore nel fissare l’udienza di discussione davanti al collegio assegna alle parti i termini di 30 e 15 giorni prima dell’udienza per depositare le note limitate alla precisazione delle conclusioni e le note conclusionali “di replica” (articolo 275-bis).
Gli articoli 281-septies e seguenti continuano a disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, escludendo ogni ulteriore udienza quando la causa è rimessa al giudice monocratico, che la deciderà entro i successivi 30 giorni, e, nel caso inverso, prevedendo l’udienza di discussione solo su istanza di parte, con una prosecuzione del processo in base all’articolo 275-bis.