Famiglia

Riforma del processo civile: per separazioni, divorzi e figli giudizi più rapidi in tribunale

Nelle proposte del Governo un procedimento snello e con più poteri per il giudice a tutela delle parti deboli

di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

Un rito unico per le separazioni, i divorzi, l’affidamento dei figli delle coppie di fatto e i procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Nuovi poteri di intervento d’ufficio al giudice, sui provvedimenti che riguardano i minori e le vittime di violenza. La possibilità di proporre nel procedimento di separazione anche la domanda di divorzio. Più spazio alla mediazione familiare e alla negoziazione assistita. Sono i punti qualificanti del nuovo procedimento per la famiglia, pensato dalla commissione per la riforma del processo civile voluta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Le novità sono contenute in un ampio pacchetto di emendamenti da presentare al disegno di legge delega sul processo civile (atto Senato 1662). L’obiettivo del progetto di riforma è quello - in linea con le indicazioni del Pnrr - di assicurare decisioni più rapide ed efficaci.

Il rito unico

Oggi i procedimenti che riguardano le crisi familiari seguono procedure diverse di fronte a diversi organi. Ora il Governo intende superare le differenze creando un rito unico per i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Un intervento che si potrebbe inserire - si legge nella relazione agli emendamenti - anche in una riforma più ampia, che punti a realizzare «un’unica autorità giudiziaria per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Ma anche senza arrivare al giudice unico, «l’unificazione dei riti appare comunque misura idonea a garantire importanti obiettivi», come trattamenti omogenei per situazioni analoghe e tutele e orientamenti uniformi.

Ma come sarà questo rito unico?

La competenza sarà attribuita al giudice collegiale, ma con ampi poteri di delega al giudice relatore, per sveltire il procedimento. Si indica anche la competenza territoriale (che spesso fa litigare): sarà prevalente il criterio della residenza abituale del minore. Il giudizio sarà introdotto con ricorso, che conterrà già i mezzi di prova e, se la domanda verte su assegni o alimenti, copia delle denunce dei redditi e delle disponibilità economiche e finanziarie degli ultimi tre anni (ma nei tribunali si sono già affermate prassi più avanzate, con la disclosure su movimentazioni bancarie di conti e carte e la formalità del giuramento).

Si punta poi a superare l’attuale divisione del procedimento in due fasi (presidenziale e istruttoria): il giudice fisserà la data dell’udienza e potrà adottare subito i provvedimenti urgenti nell’interesse delle parti e dei minori. Alla prima udienza le parti dovranno comparire per tentare la conciliazione, come già oggi avviene per le separazioni e i divorzi; il giudice potrà invitare le parti a fare un percorso di mediazione familiare (esclusi i casi in cui si denunci violenza domestica) con i mediatori iscritti nell’elenco che sarà creato presso ogni tribunale. Se la conciliazione non riuscirà, il giudice potrà pronunciare alla prima udienza la sentenza definitiva o solo parziale sullo stato, se il processo deve proseguire per decidere sugli assetti economici e la collocazione dei minori. Dopo la rimessione della causa in decisione, la sentenza dovrà essere depositata entro 60 giorni.

Una proposta ad hoc è dedicata a separazione e divorzio: nel processo di separazione sarà possibile proporre anche la domanda di divorzio, che sarà procedibile una volta passata in giudicato la sentenza parziale di separazione e decorsi i tempi previsti. E si potranno riunire i due procedimenti in corso nello stesso tribunale.Si prevede anche un unico modello processuale (con meno limiti di oggi) per far valere le garanzie del pagamento dell’assegno attribuito alle parti deboli della crisi di famiglia.

I poteri d’ufficio

Nei criteri di delega dettati dagli emendamenti del Governo entra la codificazione del potere del giudice di adottare «provvedimenti relativi ai minori» d’ufficio, anche in assenza di istanza di parte: un’indicazione molto delicata che va precisata meglio per evitare di comprimere i diritti connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice potrà d’ufficio anche disporre mezzi di prova a tutela dei minori e delle vittime di violenza, anche oltre i limiti stabiliti dal Codice civile. E, in generale, verrà creata una “corsia preferenziale” per i procedimenti in cui si denunciano violenze domestiche o di genere. Si prevede, infine, la possibilità di nominare, anche d’ufficio, il curatore speciale del minore.

E il giudice avrà la facoltà, una volta acquisito l’accordo delle parti di nominare come suo ausiliario un professionista con competenze specifiche: l’obiettivo è realizzare interventi sulla famiglia per superare i conflitti, sostenere i minori e migliorare le relazioni tra genitori e figli.

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