Riforma dello sport: adempimenti e responsabilità delle Società Sportive in un’ottica di medio periodo
Nuovi impegni dal punto di vista della sicurezza del Lavoro e della 231
Lo Sport è diventato ufficialmente una cosa seria come la recente introduzione nei valori costituzionali certifica e come tale deve essere trattato anche dagli operatori in termini di gestione e programmazione degli strumenti e delle attività.
Si propone pertanto, dopo un primo periodo post riforma in cui tutti gli operatori si sono concentrati sull’adozione delle misure strettamente impellenti, una visione di insieme sui principali aggiornamenti per supportare i manager dello sport e i dirigenti associativi ad assumere decisioni in ottica pluriennale.
Verifichiamo quali sono i principali adempimenti che dovrebbero essere già stati compiuti o almeno programmati, ed in caso contrario proviamo a fornire alcune indicazioni specifiche, dando per scontata la conoscenza ed i contenuti generali dei decreti delegati della riforma dello sport, per concentrarci solo su determinati contenuti dei Decreti Legislativi n. 36/2021, 38/2021, 39/2021, con accenni alla connessione con il Dlgs 117/2017 ed una sintetica valutazione del regime di responsabilità dei soggetti apicali.
La riforma del lavoro sportivo ha costretto l’intero mondo sportivo a rivedere i punti cardinali della propria attività e a modernizzare l’assetto normativo, previdenziale e fiscale di tutte le risorse ad ogni titolo coinvolte.
Senza entrare nella disamina dei principali cambiamenti, si ricorda solo che è stato finalmente emanato il secondo correttivo e che si resta in attesa di decreti attuativi su alcuni ambiti di operatività.
Sul lavoro sportivo proviamo solo a fornire uno strumento che consenta, attraverso una tabella comparativa, di avere sottomano in maniera visiva e immediata i p rincipali adempimenti da adottare in funzione della nuova tipologia di collaboratore.
La gestione del personale è una questione delicata e deve essere affidata a personale formato che si occuperà sempre più direttamente della gestione degli adempimenti amministrativi, fino a ieri generalmente inesistenti o semplificati per le piccole realtà (Comunicazioni Unilav, iscrizione RAS, iscrizione INAIL, flussi Uniemens etc.) e che oggi incombono sulle singole associazioni/società sportive, tramite la gestione del RAS (Registro delle attività sportive).
Si ritiene pertanto che proprio questo sia il principale effetto della riforma , ovvero quello di spingere o costringere le realtà sportive ad una nuova formazione delle competenze dei collaboratori e dei lavoratori.
Tale assunto è ancor più fondato allorquando si consideri le implicazioni della ormai indiscussa definizione di “ lavoratore sportivo ”, con le implicazioni legali che reca con sé, in primis ad esempio, con l’applicazione di nuovi impegni dal punto di vista della sicurezza del Lavoro.
Per molte realtà più strutturate, gli adempimenti connessi al rispetto del D.Lgs. 81/08 erano già parte integrante della routine gestionale, ma dal 1 luglio tutte le realtà, grandi e piccole sono soggette ad un nuovo assetto, mediante la mandatoria redazione del DVR (Documento di Valutazione Rischi) ed in molti casi anche del DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze).
La materia è decisamente complessa, ma proviamo a dare qualche cenno per maggiore chiarezza. L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di redigere il DVR (da conservare in originale cartaceo presso la sede sociale) di concerto con il RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e con il Medico Competente (Medico che garantisce il servizio di Sorveglianza Sanitaria).
In particolare l’art. 3 comma 12 bis del D.Lgs. 81/08 , prevede una specifica attenzione alle realtà sportive di cui alla L. 389/1991 e art. 90 L. 289/2002, da cui si evince che l’attenzione al mondo sportivo era già presente, ma la differenza risiedeva nel fatto che i lavoratori ex art. 67 TUIR non rientravano nel novero dei “lavoratori”, in quanto percipienti di redditi
Con la riforma, tutti i collaboratori si intendono percipienti di un reddito da lavoro (seppur autonomo) e come tali rientranti in maniera aderente alle prescrizioni del Decreto della sicurezza sul lavoro. Inoltre i lavoratori sportivi, ai sensi degli artt. 32 e 33 D.Lgs. 36/2021 come integrato dal correttivo 163/2022, sono soggetti a rischi sportivi specifici e come tali devono essere soggetti ad un doppio regime di controllo sanitario, da un lato quello dei medici generici o dello sport e dall’altro la sorveglianza sanitaria del Medico Competente che deve valutarne l’attitudine al lavoro sportivo e di conseguenza le misure specifiche di prevenzione. Diverso approccio si ha nei confronti dei lavoratori al di sotto dei 5.000 Euro/anno, ai quali sarà applicata la disciplina meno stringente ex art 21 D.Lgs. 81/08, prevista per i lavoratori autonomi ordinari e imprese familiari, i quali hanno la facoltà di godere della sorveglianza con oneri a proprio carico.
Si è accennato al DUVRI, ebbene poniamo il caso di un impianto sportivo all’interno del quale si avvicendino diverse ASD/SSD per la gestione dei corsi, magari perché affittano spazi, o all’interno dei quali vi sia una pluralità di attività sportive, ricreative, formative non direttamente organizzate dal gestore dell’impianto.
In questo caso sarà necessario studiare un piano per la prevenzione dei rischi, non solo legati alle attività del datore di lavoro, ma connessi alla compresenza di una pluralità di soggetti diversi che esercitino attività distinte con cui i lavoratori possono entrare in contatto. La redazione del documento prevedrà anche l’indicazione dei costi necessari per garantire la prevenzione di tali rischi interferenziali.
Da ultimo in tema di sicurezza non possiamo dimenticare che è già in vigore il D.Lgs. 38/2021 che disciplina gli obblighi di sicurezza per la “ costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi ”, in forza del quale si impone alle realtà sportive di effettuare nei DVR e DUVRI tutti gli adempimenti necessari per la individuazione e gestione dei rischi connessi agli impianti, quali i piani di evacuazione per rischio incendi nonché le previsioni di prevenzione in fase di costruzione, ammodernamento e gestione degli impianti stessi.
Connesso alla sicurezza sul lavoro, ma assolutamente autonomo, è un ulteriore importante adempimento a carico dei gestori sportivi già dal 31/08/2022, in quanto entrato in vigore con il D.Lgs. 39/2021 (art. 16) , ovvero l’obbligo di dotarsi di un MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo) ai sensi del D.Lgs. 231/01, il cui inadempimento prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
In estrema sintesi la c.d. 231 è la legge che ha introdotto la responsabilità penale delle aziende (rectius nel nostro caso, delle società sportive e associazioni) derivante dalla commissione di reati commessi da collaboratori e dirigenti, prevedendo sanzioni di vario genere, ovvero pecuniarie (pagamento di un determinato numero di “quote”), interdittive (es. revoca di permessi, licenze, concessioni, capacità di contrattare con la PA etc.), di confisca del patrimonio o di pubblicazione della sentenza di condanna.
La legge mira a responsabilizzare il mondo sportivo imponendo di dotarsi di un sistema di procedure che attraverso una approfondita analisi dei rischi specifici (Gap Analisys) di commettere un “ reato presupposto ”, crei un sistema di controllo che ne prevenga la commissione. Tale adempimento prevede un grado di approfondimento e la creazione di una sovrastruttura di controllo ( MOG e Organismo di Vigilanza ) che la maggior parte delle realtà odierne farà fatica a sostenere economicamente e a gestire con personale adeguatamente formato. Si attendono sul punto le Linee Guida per la redazione di tali documenti che saranno emanate dalle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) al fine di adeguare la complessità di tali procedure al mondo sportivo.
Connessa a tali innovazioni di prevenzione e controllo (lavoristico e penale) è poi la speciale attenzione rivolta alla creazione di procedure per la tutela dei minori, il contrasto alla violenza di genere e la tutela delle pari opportunità. Si richiamano gli obblighi introdotti dall’art. 33 del DLgs 36/2021 sulla tutela dei minori (prevenzione specifica e nomina del “ Responsabile della Protezione dei Giovani ” in ogni realtà sportiva), dagli artt 39 e 40 del DLgs 36/2021 sul passaggio al professionismo e sulla tutela delle donne nello sport, art. 16 del Dlgs 36/2021 sui fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport, nonché ai Regolamenti Federali che hanno introdotto specifiche attenzioni contro gli abusi sessuali (es Federazione Scherma e Federazione Gioco Calcio), ed infine al Protocollo d’intesa tra il CONI, la Procura della Repubblica di Milano e la Procura Generale dello Sport.
Molte sono ancora le novità della riforma che incidono sulla programmazione pluriennale delle realtà sportive e tra tante si ritiene necessario citare il capitolo relativo al rapporto tra riforma dello sport e ETS (Enti del Terzo settore) che assumono anche la qualifica di “ ETS Sportivo Dilettantistici ”, che implica l’attenta analisi delle peculiarità di questi Ets rispetto a ASD e SSD, in tema di applicazione del regime IVA, di quello fiscale e della gestione dei volontari.
Tale quadro fa emergere un rischio elevato di ritardo nella formazione del personale e dei manager sportivi per i quali non è più sufficiente avere competenze amministrative e sportive, ma altresì legali, fiscali e di controllo di gestione , al fine di realizzare e soprattutto mantenere processi interni virtuosi in grado di gestire la mole procedurale di adempimenti e tenere sotto controllo le responsabilità dei dirigenti.
In tema di responsabilità, seppur argomento ben noto a tutti coloro che si impegnano nel settore, si richiamano per completezza le principali responsabilità civili e penali del proprietari e gestori degli impianti nonché degli organizzatori e gestori di eventi (di seguito in generale i “gestori”). Essi sono responsabili di qualsivoglia danno cagionato ad atleti, lavoratori e spettatori connessi alla struttura sportiva (artt. 2043, 2051 e 2054 cod. civ), così come sono responsabili per i danni occorsi in sede di un evento sportivo all’interno o all’esterno di un impianto e soprattutto qualora si tratti di eventi c.d. pericolosi (art. 2050 cod. civ.: es corse motociclistiche, combattimenti e molti altri); i gestori sono altresì responsabili per le attività illecite e per i danni causati da qualsivoglia collaboratore e/o volontari (artt. 1228 e 2049 cod. civ.) così come sono direttamente responsabili in caso di mancato adeguato controllo dell’accesso all’attività sportiva senza il corretto certificato medico (art. 2043 cod. civ.) ricordando l’inefficacia del consueto modulo di scarico responsabilità (artt. 5 e 1229 cod. civ).
Oltre alle responsabilità civili devono essere ricordate le responsabilità penal i, essendo il gestore di impianti e/o di eventi un soggetto a cui la legge riconosce un “ ruolo di garanzia ” (art. 40 cod. pen.) e come tale responsabile di un evento dannoso o pericoloso (a mero titolo esemplificativo lesioni colpose art. 590 cod. pen. omicidio colposo art. 590 cod. pen., etc.) di cui aveva l’obbligo giuridico di impedirne il verificarsi.
In sostanza non è necessario compiere un reato, ma è sufficiente non aver fatto tutto quanto in proprio potere per prevenire ed evitare che un evento dannoso potesse verificarsi. In sostanza il gestore è responsabile dell’incolumità di tutti coloro che accedono ad un impianto sportivo e ad un evento garantendo la sicurezza dei locali e delle condizioni di svolgimento dell’evento.
Scopo evidente della riforma è la spinta alla crescita del sistema attraverso la managerializzazione degli operatori, la formazione delle risorse e l’aggravamento di costi e responsabilità per garantire la prevenzione dei rischi e la tutela di tutti i collaboratori.
Effetto immediato della stessa è una preoccupazione generale del settore di non riuscire a gestire i costi dell’implementazione del nuovo sistema.
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*A cura dell’Avv. Luca Viola - Founder Lexpertise Legal Network - avvocato del Lavoro e dello Sport