Rilevanza penale del mobbing
Reato di atti persecutori (c.d. stalking) - Mobbing - Configurabilità del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. - Condizioni.
Le condotte di mobbing possono integrare il reato di atti persecutori quando la mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dall'art. 612-bis cod. pen.
Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 9 novembre 2020, n. 31273
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - 'Mobbing' - Configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. - Condizioni - Fattispecie.
Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte poste in essere dai superiori in grado nei confronti di un appuntato dei Carabinieri).
Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza30 marzo 2018, n. 14754
Lavoro subordinato - Mobbing - Mancata previsione di una precisa figura incriminatrice - Conseguenze - Impossibilità di una contestazione unitaria - Rilevanza penale solo se gli atteggiamenti integrano reati previsti espressamente dal codice - Possibile casistica: maltrattamenti ex art. 572 c.p., ingiuria, diffamazione.
La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale; allo stato attuale del diritto non è possibile inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, non prevedendo espressamente il codice penale il "reato di mobbing". Gli atteggiamenti vessatori del datore di lavoro possono essere pertanto puniti soltanto se integrano figure di reato espressamente incriminate e le ipotesi maggiormente prossime ai connotati caratterizzanti il mobbing sono l'ingiuria, la diffamazione e soprattutto i maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione, reati che pertanto vanno singolarmente e specificamente contestati al datore, non potendosi astringere tutti i comportamenti nel complesso e unitario "reato di mobbing", attualmente inesistente.
Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 agosto 2007 n. 33624
Violenza privata - Condotta materiale - Iniziative del datore di lavoro integrante una condotta di mobbing nei confronti dei lavoratori - Rilevanza - Fattispecie.
Il mobbing, fenomeno non ancora previsto in modo specifico né nella nostra legislazione né nella contrattazione collettiva, ma, tuttavia, già esaminato dalla giurisprudenza, e consistente in atti e comportamenti (violenza, persecuzione psicologica), svolti con carattere sistematico e duraturo, posti in essere dal datore di lavoro che mira a danneggiare il lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro, può caratterizzarsi per la presenza di atti di per sé legittimi, così come è ben possibile che la condotta molesta e vessatoria che lo caratterizza travalichi i confini meramente civilistici o giuslavoristici con l'integrazione di ipotesi di reato. (Nella specie, è stato ritenuto il reato di violenza privata tentata e continuata a carico dei titolari e responsabili di una società in relazione a talune iniziative proditoriamente assunte per la ricollocazione di alcuni dipendenti nel contesto aziendale, in realtà finalizzate, attraverso una sorta di coartazione psicologica indiretta, a perseguire lo scopo della riduzione del personale con elusione della normativa di settore).
Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 settembre 2006 n. 31413
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