Civile

Rimborsate al vincitore anche le spese di mediazione

Per il Tribunale di Trieste devono essere messe a carico della parte soccombente

di Marco Marinaro

Il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita a una relazione “cronologica”, necessaria o facoltativa. Implica invece anche il necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili. In tal senso, la condotta della parte nel corso della procedura di mediazione non può non avere riflessi nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, che devono essere qualificate come esborsi, in base e per gli effetti dell’articolo 91 del Codice di procedura civile.

Sono le conclusioni cui giunge il Tribunale di Trieste (estensore Fanelli) con la sentenza dell’11 marzo 2021, che ha definito un giudizio riguardante l’impugnazione di una delibera assembleare di condominio.

Gli attori avevano esperito il procedimento di mediazione - che in materia di liti condominiali costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - concluso con esito negativo e al termine del processo avevano chiesto anche il rimborso dei costi e delle spese legali relativi alla mediazione stessa.

Sul punto sinora la giurisprudenza ha ritenuto che l’assistenza prestata dal legale in mediazione costituisca un’attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, anche se obbligatoria, resta pur sempre un’attività stragiudiziale, il relativo compenso dovrebbe essere liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (in questo senso, Tribunale di Verona del 29 ottobre 2015).

D’altro canto, le spese sostenute per la mediazione obbligatoria dovrebbero essere ricondotte nel novero delle spese processuali previste dall’articolo 91 del Codice di procedura civile per cui in forza del principio di causalità sarebbero recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (Tribunale di Modena del 9 marzo 2012).

Nel caso esaminato, il Tribunale di Trieste, dopo aver rilevato che gli istanti avevano dovuto sostenere delle spese a causa dell’atteggiamento della controparte, ha ritenuto legittima e ha accolto la richiesta di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione.

Sul tema, si segnala un diverso orientamento, secondo cui le spese di assistenza legale in mediazione, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In tal senso, si renderebbe necessario verificare se gli addebiti prospettati siano ascrivibili alla responsabilità della controparte e quindi se possano essere addebitati alla stessa a titolo di danno emergente (Tribunale di Bergamo, 14 ottobre 2020; nel solco dell’orientamento assunto in materia di spese stragiudiziali dalle Sezioni Unite 16990/2017; nello stesso senso, Cassazione 24481/2020).

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