Penale

Rimborso spese legali imputati assolti, nuove Faq: per il 2021 domande dal 1° marzo al 30/6

Scatta il divieto di presentare l'istanza per la parte ammessa al gratuito patrocinio e per chi ha pagato in contanti. Nessun rimborso anche se il legale è stato pagato dalla moglie

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di Francesco Machina Grifeo

Via Arenula aggiorna le Faq della procedura per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) infatti ha istituito un Fondo per gli assolti con sentenza divenuta irrevocabile dal 1° gennaio 2021, in poi. E un decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'economia ha definito i criteri e le modalità del rimborso.

Tra i chiarimenti si segnalano l'indicazione per cui per le sentenze diventate irrevocabili nel 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022, ma anche il divieto per la parte ammessa al gratuito patrocinio e per chi ha pagato in contanti. Nessun rimborso anche se il legale è stato pagato dalla moglie.

Ricordiamo che possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata: "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione.

Non possono accedervi coloro che: pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri; per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato; abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite; abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipendono.

Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell'anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile. Con riferimento alle sole sentenze diventate irrevocabili nel corso dell'anno 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022.

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

La domanda va presentata tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due. Si dovrà indicare: la durata del processo e l'importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista tramite bonifico, a seguito di parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine.

Il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui. Sarà data precedenza: alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza della Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; a quelle rese dal giudice di appello o comunque all'esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni; a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni. Nell'ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell'anno precedente.

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