Civile

Rimborso spese di lite, il valore della controversia va fissato in base a quanto richiesto nell'atto introduttivo

Nel caso esaminato siccome la contestazione riguardava il mancato conteggio degli interessi il valore della causa da considerare non può essere quello complessivo

immagine non disponibile

di Mario Finocchiaro

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza. E' il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con la sentenza 21 giugno 2022 n. 19930. Nella specie, ha osservato la S.C., il giudizio innanzi alla Corte di appello non investiva l'intero importo liquidato - a titolo di spese - nel provvedimento opposto (euro 1200) ma censurava soltanto il fatto che la somma così liquidata non era comprensiva degli interessi all'epoca già maturata. Non appare, pertanto, condividibile il presupposto da cui muove il ricorso, vale a dire che il valore della causa decisa dalla Corte di appello era pari a euro 1.264,65, atteso che la domanda aveva ad oggetto solo la mancata liquidazione degli interessi maturati, pari a euro 64,45.

I precedenti
Sempre nel senso che al fine della liquidazione delle spese di giudizio il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza, Cassazione, sentenze 23 novembre 2017, n. 27871, in lanuovaproceduracivile,com, 2017, e 12 gennaio 2011, n. 536 (che evidenziano, entrambe, che ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello).
Nella stessa ottica, altresì, Cassazione, sezioni unite, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014, in Guida al diritto, 2017, fasc. 42, p. 42 (con nota di Piselli M., Se il ricorso è accolto solo in parte per gli onorari scatta l'adeguamento) e in Foro it., 2008, I, c. 1527 (con nota di Scarselli G., Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese) ove la precisazione che in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa.
Nel senso che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa, Cassazione, sentenza 9 settembre 2019, n. 224562, in lanuovaproceduracivile.com, 2019.

Giudice del rinvio, transazione fra le parti, tariffa forense
Sempre in margine al problema della liquidazione delle spese di lite, si è affermato, tra l'altro:
- il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali; sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite, Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3798;
- in caso di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione, Cassazione, sentenza 30 ottobre 2019, n. 27789, in lanuovaproceduracivile.com, 2019;
- l'articolo 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con Dm n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore, Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857, che ha ritenuto che il giudice d'appello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla non debenza, da parte dell'ingiunto, della somma di denaro che ne era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di lite del primo grado del giudizio l'importo chiesto col ricorso monitorio;

Giudice di pace e giudice d' appello
- nel procedimento innanzi al giudice di pace, quando una controversia abbia ad oggetto un credito contenuto nei limiti del giudizio di equità, la relativa sentenza è impugnabile - secondo il regime processuale anteriore all'entrata in vigore del Dlgs 2 febbraio 2006 n. 40, nella specie applicabile ratione temporis - con il ricorso per cassazione e non con l'appello, senza che assuma rilievo il fatto che sia stata avanzata domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria ex articolo 96 Cpc, perché essa attiene al regolamento delle spese processuali senza incidere sul valore della controversia, che resta contenuto nel limite entro il quale il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, Cpc, con conseguente ricorribilità della decisione di primo grado direttamente in cassazione, Cassazione, sentenza 4 aprile 2013, n. 8197;
- in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari, Cassazione, sentenza 12 ottobre 2006, n. 21932, in Giustizia civile, 2007, I, p. 1389 .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©