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Rinominabile l'amministratore di condominio revocato giudizialmente

Secondo la Cassazione il divieto è limitato all'esercizio successivo a quello in cui è stato rimosso

di Fulvio Pironti

Il divieto di rinominare l'amministratore revocato giudizialmente, previsto dall'articolo 1129, comma 13, c.c., non è permanente, ma temporaneo, essendo limitato solo all'esercizio successivo a quello nel quale è stato rimosso. Lo precisa la Cassazione con recente ordinanza n. 3198 pubblicata il 2 febbraio 2023.

Il chiarimento della Suprema Corte
Nell'àmbito di un procedimento incentrato sulla revoca giudiziale dell'amministratore, la Corte di legittimità ha esaminato l'articolo 1129, comma 13, c.c. secondo cui «in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato» prospettando una linea interpretativa basata sulla temporaneità del divieto (perciò scartando la chiave di lettura poggiata sulla perpetuità).
Il divieto di rinomina dell'amministratore revocato dal tribunale è temporaneo per cui non comprime definitivamente il diritto del predetto a conseguire il mandato, rilevando soltanto per la designazione assembleare successiva al decreto camerale di rimozione. L'amministratore revocato potrà essere rieletto dall'assemblea, ma non sùbito perché occorrerà rispettare l'intervallo per almeno un esercizio finanziario (in altri termini, il divieto di rinomina è riferito solo alla immediata rinnovazione). La prerogativa decisoria assembleare non subirebbe preclusioni perpetue e sull'amministratore rimosso non graverebbero sanzioni punitive a tempo indeterminato. Perciò, la sua rinomina è possibile, ma non nel corso dell'esercizio immediatamente postumo alla destituzione giudiziale.
Il divieto spiegherebbe effetti nei confronti dell'assemblea inibendole di caducare la revoca giudiziale tramite l'introduzione della delibera confermativa dell'amministratore rimosso. Ciò anche qualora siano cessati i motivi che ne avevano causato la revoca.

Divieto non permanente ma temporaneo
La reinterpretazione del precetto normativo risiede nella analisi dell'avverbio «nuovamente». Esso rileva che il divieto non esprime il significato di permanente impossibilità di nomina, ma va inteso temporaneamente circoscritto ad una sola annualità gestoria. L'assemblea sarebbe in condizioni di nominare nuovamente l'amministratore revocato giudizialmente dopo un solo anno. Diversamente, si impedirebbe all'assemblea di decidere, con la discrezionalità che le è propria, a causa del limite temporale indeterminato.
La questione è circoscritta alla formulazione scarsamente nitida della norma. Comporta incertezza sulla interpretazione del periodo temporale interdittivo dell'amministratore dall'essere rinominato nello stesso plesso edilizio dal quale era stato revocato. La sintetica dicitura normativa non permette di comprendere se l'arco temporale interdetto deve considerarsi sine die o solo per l'anno successivo alla revoca. Il lemma «nuovamente», contenuto nell'articolato codicistico, va interpretato come «immediatamente dopo la revoca»; vale solo per l'esercizio successivo a quello della revoca (e non sine die) poiché tale chiave di lettura mostra maggiore aderenza con la decisione assembleare di rinominare l'amministratore e con il principio dell'autonomia decisionale.

Orientamento contrario
Secondo l'opposta linea di pensiero, il dato letterale condurrebbe a considerare perpetuo il divieto di nuova nomina. E' stata annullata la delibera di nomina dell'amministratore di società di amministrazione al cui interno dell'organico vi era il pregresso amministratore revocato giudizialmente (Trib. La Spezia 6 marzo 2020, n. 139). E' stata annullata la delibera di nomina ad amministratore della moglie del professionista revocato giudizialmente. La violazione è stata inquadrata come eccesso di potere avendo l'assemblea esorbitato dalle attribuzioni di legge. Se non può essere nominato come amministratore persona riconducibile al professionista revocato, a maggior ragione quest'ultimo non potrà ripresentarsi come mandatario successivamente alle revoca (Trib. Lecco 13 giugno 2014, n. 701).

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