Rassegne di Giurisprudenza

Rinuncia del lavoratore ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Rinuncia o transazione avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro - Validità - Sussiste.
Il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell'articolo 2113 c.c., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi, e, infatti, l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell'area della libera disponibilità. L'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'articolo 2118 c.c.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 aprile 2021, n. 11106

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere - Rinuncia o transazione avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. 2113 cod.civ. - Esclusione - Vizi del procedimento di conciliazione in sede sindacale - Rilevanza - Esclusione.
Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod.civ., e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod.civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2004, n. 5940

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere
La rinuncia o la transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, tale garanzia dipende da leggi o disposizioni collettive, mentre l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art. 2118 cod. civ.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 2003, n. 4780

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere.
Il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento, facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; e, infatti, l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell'area della libera disponibilità, come è desumibile dalla facoltà di recesso "ad nutum" di cui il medesimo dispone, dall'ammissibilità di risoluzioni consensuali del contratto di lavoro e dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2000, n. 13134