Amministrativo

Riorganizzazione dell'Avvocatura di Stato, nuovo via libera di Palazzo Spada allo schema di Regolamento

Il Cds si era già espresso nel febbraio scorso. Recepite diverse indicazioni, ribadite alcune richieste

di Francesco Machina Grifeo

Piccolo giallo sul nuovo schema di Regolamento per l'organizzazione dell'Avvocatura di Stato. Il Consiglio di Stato (estensore Carpentieri; presidente Carbone; segretario Colucci) ha fornito il parere richiesto dal Capo Dipartimento della Presidenza del consiglio (con nota n. prot. 9478 del 6 agosto 2021), ma sottolinea di aver "di recente esaminato – con il parere (definitivo, favorevole con osservazioni, non interlocutorio) n. 128/2021 del 1° febbraio 2021– un analogo schema di regolamento" (approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2020).

La Presidenza del Consiglio, si legge nel testo, "ripropone, con l'odierno affare, il medesimo schema di regolamento (pur con talune modifiche), ora nuovamente approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021, senza tuttavia fare alcun riferimento alla sorte del precedente schema di regolamento, né alcuna menzione del riferito parere della Sezione n. 128/2021".

Si tratta dunque verosimilmente, prosegue, di una "novazione" e quindi anche di un implicito ritiro del precedente testo, ma "non si fornisce alcuna informazione in ordine alle ragioni che avrebbero imposto o suggerito tale soluzione". Ragion per cui un chiarimento sarebbe necessario.

Entrando nel merito poi, il Cds rileva che da un raffronto emerge che "l'Amministrazione ha in larga parte recepito le osservazioni formulate dalla Sezione e ha altresì introdotto alcune novità di rilievo". In sintesi: previsione di un Ufficio stampa; creazione di un nuovo Ufficio amministrativo unico distrettuale di livello dirigenziale non generale; riformulazione dei compiti degli Avvocati distrettuali; definizione della durata dell'incarico (tre o cinque anni) e della sua rinnovabilità una sola volta; ridefinizione delle funzioni dell'Organismo di valutazione della performance; creazione di due nuovi "Uffici".

Valutazione positiva per le nuove " Attribuzioni degli Avvocati distrettuali " (Art. 6) che hanno subìto una significativa riformulazione, ridisegnando le funzioni in termini maggiormente programmatici, con la previsione della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali.

"Nulla da osservare", invece, per quanto riguarda l'aggiunta per i dirigenti (Art. 7) della funzione di fornire le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

Ufficio studi e formazione professionale, l'articolo 8 specifica poi che l'incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta. È stata inoltre inserita la figura del coordinatore. Non è invece stata recepita l'osservazione relativa alla previsione di una procedura di interpello per la nomina dei componenti.

Qualche dubbio poi emerge con riguardo alla funzione operativa del Responsabile per la transizione digitale (art. 19), laddove non si prevede alcuna forma di raccordo e di coordinamento con l'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica.

Bene la ridefinizione delle funzioni dell'Organismo di valutazione della performance, anche in esecuzione delle osservazioni formulate col primo parere, che viene riferita alla "valutazione dell'andamento del sistema complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo, e non più alla verifica "mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa".

L'art. 16 poi crea gli Uffici amministrativi unici distrettuali, quali uffici di livello dirigenziale non generale, "con una disciplina invero piuttosto scarna, ma sufficiente".

L'art. 17 (Disposizioni transitorie) è anch'esso nuovo e prevede una proroga di sei mesi del Nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, nonché degli incarichi di Responsabile per la transizione digitale e di Responsabile della protezione dei dati personali fino alla loro naturale scadenza, che potrebbe essere meglio specificata.

Riguardo infine il potere dell'Avvocato generale di "ridefinire" i compiti degli Uffici dirigenziali e le articolazioni dei servizi, con la sola aggiunta di un obbligo di motivazione e con la previsione dei criteri di economicità, funzionalità, accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, la Sezione ribadisce i dubbi: una volta scelta la strada di definire in una fonte regolamentare le funzioni degli uffici dirigenziali, non si possono poi ammettere modifiche con meri atti amministrativi generali.

Il Cds suggerisce una riformulazione diretta a meglio esplicitare "l'esigenza di consentire all'Avvocato generale di garantire la necessaria duttilità e adattabilità della struttura organizzativa introducendo di volta in volta quelle specificazioni e quelle rifiniture suggerite dalla prassi applicativa. In luogo del termine "ridefinire" potrebbe a tal fine adoperarsi, ad esempio, la locuzione "definire in dettaglio".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©