Civile

Ripetizione indebito: il correntista che agisce in giudizio deve provare gli avvenuti pagamenti

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di Mario Finocchiaro

Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. Sicché, come prevede la Cassazione con la sentenza 7895/2020, il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.

Nella specie la Corte territoriale, qualificata l'azione di accertamento del dare-avere promossa dai correntisti come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di apertura di credito, ha affermato che trovano applicazione nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario i principi generali sull'onere della prova, indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore e che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, gravando l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto negato sul convenuto titolare dell'asserito diritto e aggressore sostanziale.

In realtà, ha osservato la Suprema corte, non può ritenersi che ogni qualvolta la banca, convenuta in azione di accertamento negativo o attrice in pagamento deve dimostrare il proprio credito, ha l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente ed è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, operando tale regola esclusivamente nella ipotesi in cui sia la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento di somme dovute.

Richiamata in motivazione, nella sentenza in rassegna, per l'affermazione che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, Cassazione, ordinanza 28 novembre 2018 n. 30822, che ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perché ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto.
Non diversamente, Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2017 n. 24948, che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione.

Sempre in argomento si è precisato, altresì, da ultimo:
- nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione, Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2019 n. 33009;
- l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto, Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018 n. 27704.

Cassazione – Sezione I civile – Sentenza b17 aprile 2020 n. 7895

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