Civile

Riproduzione nella motivazione della sentenza del contenuto di un atto di parte o di altro atto processuale

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a cura della Redazione Lex 24

Provvedimenti del giudice - Civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Mera riproduzione di un atto di parte o di un altro atto - Nullità - Esclusione - Condizioni - Indice sintomatico di difetto d'imparzialità del giudice - Insussistenza - Fondamento
Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 16 gennaio 2015 0n. 642

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Motivazione di sentenza che riproduce pedissequamente la comparsa conclusionale della parte - Illecito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Condizioni - Illecito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione
Integra l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la condotta del giudice civile che abbia redatto una sentenza con la parte motiva consistente nella integrale, pedissequa riproduzione del contenuto della comparsa conclusionale della parte vittoriosa, qualora la riproduzione sia tale, in concorso con ulteriori elementi sintomatici, da poter indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame, violando così il dovere di garantire che la decisione sia assunta in piena autonomia di giudizio. Né, a tal fine, è sufficiente che il giudice abbia reso chiaro che quanto scritto in sentenza non costituisce il frutto di un'elaborazione propria, non essendo ciò idoneo a rendere palese che egli abbia considerato anche le argomentazioni opposte. Per contro, l'insita indeterminatezza dei destinatari di una simile condotta esclude che sia configurabile l'illecito di cui alla lett. d) del citato articolo 2, che ha riguardo a comportamenti scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori e, dunque, nei confronti di soggetti determinati, ancorché non individuati.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 15 maggio 2014 n. 10628

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare -Provvedimenti giudiziari - Motivazione mediante riproduzione letterale degli atti di una delle parti del processo - Ammissibilità - Condizioni e limiti
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell'accorciamento dei tempi di redazione, sempreché la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendosi risolvere nel mero assorbimento dell'atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del “copia - incolla”.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 15 maggio 201 4 n. 10627

Impugnazioni - Civili – Ricorso per Cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Trascrizione e condivisione della difesa di una delle parti - Nullità della sentenza per mancanza di motivazione - Limiti - Recepimento degli argomenti della parte con adeguata e sintetica esposizione delle ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria - Ammissibilità
La trascrizione e condivisione della difesa di una delle parti senza esplicitarne le ragioni non costituisce motivazione della sentenza, ma è sufficiente, affinché si eviti la nullità della sentenza per mancanza di motivazione che nel recepire gli argomenti della parte il giudice fornisca, anche sinteticamente, le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 27 aprile 2007 n. 10033

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