Civile

Risarcimenti per crimini nazisti, competenza al giudice del luogo del delitto

Per la Cassazione, ordinanza n. 460 depositata oggi, sugli eccidi di Civitella Val di Chiana e Vallucciole la competenza resta del Tribunale di Arezzo (e non del Foro erariale) anche dopo l’approvazione del “Fondo Ristori”

di Francesco Machina Grifeo

È il giudice del luogo in cui sono stati commessi i crimini nazisti a decidere sulla domanda di risarcimento proposta dalle vittime (o dai loro eredi) nei confronti della Germania per i crimini del Terzo Reich. Il foro erariale (Roma) non entra dunque in gioco neppure dopo l’approvazione, nel 2022, del Fondo “Ristori” come unico soggetto legittimato a pagare, in fase esecutiva, quanto accertato con sentenza di condanna. Diversamente, in caso di domanda proposta anche nei confronti dello Stato italiano scatta la competenza del foro capitolino. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 460 depositata oggi, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza degli eredi delle vittime degli eccidi di Civitella Val di Chiana e Vallucciole (prov. di Arezzo), compiuti dall’esercito tedesco tra la primavera e l’estate del 1944.

Il Tribunale di Arezzo, invece, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Economia aveva fissato la competenza del Tribunale di Firenze, perché lì ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato del distretto.

Per i ricorrenti, tuttavia, così facendo il giudice a quo ha erroneamente considerato l’amministrazione statale “parte sostanziale del giudizio”; al contrario, la legittimazione passiva – nel giudizio di cognizione – spetta unicamente alla Repubblica federale di Germania mentre la notifica all’Avvocatura dello Stato integra un semplice adempimento amministrativo, inidoneo a legittimare la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia a costituirsi in giudizio in luogo della Germania. Né, il dovere assunto dallo Stato italiano di farsi carico del ristoro dei danni subìti dalle vittime “dimostrerebbe che l’Italia si è surrogata in toto” nella posizione tedesca e non farebbe venir meno la legittimazione passiva di esso Stato estero.

Il motivo è stato accolto dalla Suprema corte che spiega: “Per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia anche originariamente convenuta un’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie”.

“Ciò – prosegue il principio di diritto -, in quanto, per un verso, l’art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo “Ristori” istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva”.

Per un altro verso, prosegue la decisione, “la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all’azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art. 43, che, prescrivendo la notificazione all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l’applicazione della regola del foro erariale”.

In definitiva, il “Fondo Ristori” serve esclusivamente a pagare i risarcimenti accertati in sede giurisdizionale ma non incide sulla competenza.

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