«In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l’onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l’ufficio dal giudice». Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 888 depositata oggi, rafforzando un principio di diritto recentemente espresso dalla Suprema corte (22441/2025).

La Terza Sezione civile, ha così accolto, solo sotto questo profilo (terzo motivo) il ricorso presentato dalla Asl di Foggia condannata a risarcire i danni agli eredi di un uomo morto per malpractice sanitaria. I ricorrenti avevano lamentato «il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pur in assenza di domanda da parte degli attori nel giudizio di primo grado». Per la Cassazione, come visto, il motivo è fondato. “Gli odierni ricorrenti – si legge nella decisione - non avevano avanzato una specifica domanda di riconoscimento di interessi compensativi, la quale non risulta neanche nelle conclusioni dell’atto di citazione di primo grado”.

In secondo grado, la Corte d’appello aveva accolto il ricorso dell’assicurazione. Considerata la natura “claims made” della polizza assicurativa, ritenne infatti che la richiesta di risarcimento fosse pervenuta oltre il periodo di copertura. Nel ricorso in Cassazione la Asl, invece, ha sostenuto che la polizza assicurativa doveva essere letta come “mista”, comprendendo anche la copertura “loss occurrence” per i fatti verificatisi nel periodo di efficacia. Il motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione.

«L’interpretazione delle clausole – si legge nella decisione - in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata». Nel caso concreto, non vi era alcuna incertezza circa il rischio assicurato: la garanzia riguardava i sinistri successivi al 30/6/2000 (“retroattività decennale”), per richieste di risarcimento giunte nel periodo di efficacia della polizza; ed era proprio questo il presupposto mancante nel caso specifico.

Anche il secondo motivo, dove si contesta che il giudice non avrebbe adeguatamente “vagliato la causa concreta del contratto, l’equilibrio sinallagmatico e la mancanza di una clausola di ultrattività relativa ai danni lungolatenti”, è inammissibile. Il sinallagma, afferma la Corte, è salvaguardato dalla “retroattività decennale”, tale da ricomprendere “anche sinistri rimasti lungolatenti per un significativo lasso temporale anteriore alla stipula della polizza”. In un simile caso, conclude l’ordinanza, “la mancata previsione di una c.d. sunset clause, che garantisce l’assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto, non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.» (n. 15447/2025).

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