Risarcimento danni, l'alluvione non integra il caso fortuito
Le forti piogge, che colpiscono oramai sempre più frequentemente alcuni territori, non possono essere considerati fattori eccezionali o imprevedibili tali da configurare il caso fortuito o la forza maggiore, sufficienti a escludere la responsabilità del custode per i danni verificatisi. In tali evenienze, la causa dei danni deve rinvenirsi nei fattori antropici, come l'assenza, insufficienza o difetto di manutenzione di fondi e fabbricati. Questo è quanto afferma la Corte d'appello di Genova nella sentenza n. 1206/2019.
Il caso - La vicenda oggetto della decisione trae origine da un evento alluvionale verificatosi in Liguria nel settembre 2006, a seguito del quale un fabbricato subiva ingenti danni, costituiti dal parziale crollo del muro di contenimento del sedime della casa in costruzione, da lesioni lungo le pareti, dal crollo di parte delle fasce della strada e dal cedimento dei muri in pietra posti a confine del terreno. Il proprietario del fabbricato danneggiato riteneva che la causa dell'accaduto fosse lo stato di abbandono della proprietà di un vicino confinante, posta a monte del fabbricato danneggiato, sicché citava in giudizio quest'ultimo per ottenere il ristoro dei danni subiti. In giudizio, poi, la controversia si allargava anche ad altri due confinanti e al Comune, responsabile per la rottura di un tubo sostitutivo di un corso d'acqua.
A seguito dell'istruttoria, il Tribunale riteneva fondata la domanda e ripartiva la responsabilità in diverse percentuali tra i singoli convenuti. In particolare, il giudice negava l'esistenza del caso fortuito o forza maggiore – invocata dai chiamati in giudizio – ex articolo 2051 cod. civ. che avrebbe escluso ogni responsabilità. In sostanza, la causa dell'evento dannoso era costituita dall'assenza o insufficienza di opere di controllo, manutenzione e prevenzione e non, invece, dalla forte pioggia che si era abbattuta in quel giorno.
L'alluvione non rientra nel caso fortuito - La decisione veniva così appellata con la riproposizione della tesi secondo la quale nella fattispecie era da applicarsi l'articolo 2051 cod. civ.. Anche per la Corte d'appello, tuttavia, non si è in presenza di alcun fattore eccezionale. Per i giudici, infatti, la causa scatenante dei danni è da rinvenirsi nella predisposizione naturale del terreno, con accentuata acclività di un versante, unita alla «carenza di manutenzione, difetti di costruzione ed insufficienza di prevenzione». Tale causa antropica «in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, è stata, da sola, sufficiente a determinare l'evento dannoso, il cui nesso causale non può ritenersi affatto interrotto, sotto il profilo dell'eccezionalità, dall'evento alluvionale». D'altra parte, chiosa il Collegio, «non possono considerarsi come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti».
Corte d'appello di Genova - Sezione II civile - Sentenza 22 agosto 2019 n. 1206