Rassegne di Giurisprudenza

Risarcimento danni, condanna dell'intermediario per il danno all'investitore e valutazione dei titoli

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità professionale - Responsabilità della banca e dell'intermediario - Danno all'investitore - Risarcimento - Condanna - Titoli - Restituzione
In tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'articolo 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 05 maggio 2022, n. 14178

Contratti di borsa - In genere intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario - Condanna al risarcimento del danno - Mancata risoluzione del contratto - Liquidazione del danno - Computo del valore residuo dei titoli e delle cedole riscosse - Necessità
In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 27 agosto 2020 n. 17948

Contratti di borsa - In genere prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Inadempimento - Acquisto di titoli ad alto rischio - Risarcimento del danno - Individuazione - Assunzione incolpevole di un rischio - Sussistenza - Quantificazione del danno - Criteri.
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 14 novembre 2018 n. 29353