Risarcimento danni, responsabilità della Regione per danni da fauna selvatica
Risarcimento danni - Danni da fauna selvatica - Specie protette - Patrimonio indisponibile - Ente responsabile - Responsabilità ex art. 2052 c.c.- Regione
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La Regione potrà eventualmente rivalersi nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2020 n. 7969
Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della p.a. ex art. 2052 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Onere probatorio - Fattispecie.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda, proposta contro la regione, di risarcimento dei danni provocati dall'aggressione di un coltivatore diretto da parte di un cinghiale proveniente da una confinante oasi naturale, non potendo essere pretese la recinzione o la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, e non essendo stato provato che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine anche se adeguatamente protette ovvero teatro di precedenti incidenti.). sul presupposto dell'omessa recinzione idonea ad evitare lo sconfinamento degli animali dal perimetro boschivo).
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5722
Responsabilità e risarcimento - Pubblica amministrazione - Responsabilità per danni alla circolazione stradale a causa della fauna selvatica - Imputazione alla Provincia cui appartiene la strada - Sussiste
La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 157/1992, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 ottobre 2018 n. 251 47
Responsabilità civile - Proprietà di animali - in genere - Danni da fauna selvatica - Ente responsabile - Regione - Esclusione - Provincia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo, la cui responsabilità non poteva essere derivata sulla base del solo impegno a far fronte agli oneri finanziari per il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Abbruzzi 24 giugno 2003, n. 10).
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 giugno 2015, n. 12808