Risarcimento dei danno, configurabile la perdita di chance nella reiterazione dei contratti a termine nella Pa
Lavoro pubblico - Reiterazione di contratti a termine - Danno ex art. 36 del DLgs 165/2001 - Danno da perdita di chance - Configurabilità
Dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto, essendo esclusa per legge ex art. 36 TU n. 165/2001; la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria. Infatti il lavoratore che ha patito la reiterazione di contratti a termine può avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno in quanto il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile ex art. 32 L. 183/2010; si prevede un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonerando il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione L, Sentenza del 04 marzo 2021, n. 6089
Impiego pubblico - Accesso ai pubblici impieghi in genere - In genere pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Tutela - Assunzione a tempo indeterminato - Esclusione - Risarcimento danno - Sussistenza - Limiti.
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità.
Corte di Cassazione, civ., sez. L, ordinanza del 01 febbraio 2021, n. 2175
Impiego pubblico - Accesso ai pubblici impieghi in genere - In genere pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti di somministrazione a termine - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Danno da precarizzazione - Danno presunto - Liquidazione - Criteri - Adeguatezza - Contrasto con la direttiva 2008/104/ce - Esclusione - Fattispecie.
In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore. (Principio affermato in una fattispecie in cui, essendosi concluso il rapporto dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/104/CE, ma prima della scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell'ordinamento interno, la S.C. ha affermato che il giudice nazionale era tenuto ad applicare il diritto interno, ma senza poterne dare un'interpretazione difforme dagli obiettivi della direttiva).
Corte di Cassazione, civ., sez. L, Sentenza del 13 gennaio 2021, n. 446
Impiego pubblico - Accesso ai pubblici impieghi in genere - In genere - Pubblico impiego privatizzato - Danno ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Perdita del posto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Perdita di "chance" - Configurabilità.
In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 15 marzo 2016, n. 5072
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