Immobili

Risarcimento del danno per i rumori molesti anche se non intollerabili

La Corte d’appello di Firenze conferma però il verdetto di primo grado ribadendo la differenza sussistente tra rumori molesti e rumori intollerabili

di Andrea Alberto Moramarco

Se il regolamento condominiale vieta che le unità immobiliari facenti parte del fabbricato siano destinate a “qualsiasi uso che produca rumori molesti”, il proprietario che consente nel suo immobile concesso in locazione l’attività di bar e ristorazione è tenuto a risarcire i danni cagionati agli altri condomini per la violazione del regolamento. In tal caso, non è necessario verificare se i rumori abbiano superato o meno la soglia di tollerabilità, ex articolo 844 del codice civile, essendo sufficiente la prova che i rumori siano semplicemente fastidiosi o spiacevoli per gli altri condomini. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1233/2021.

Il caso

Al centro della vicenda c’è l’attività di un bar nel quale si svolgevano alcune serate “karaoke”. Il volume troppo altro della musica e dei canti avevano infastidito i proprietari degli appartamenti siti nello stesso immobile a tal punto da costringerli a rivolgersi alla giustizia per bloccare l’attività e per chiedere un risarcimento del danno sofferto. In particolare, gli attori sottolineavano il mancato rispetto, da parte del proprietario del locale fittato alla società che gestiva il bar, del regolamento condominiale molto stringente sul punto, il quale faceva assoluto divieto di utilizzare gli immobili per attività in grado di produrre “rumori molesti”.

La differenza tra tipologie di rumori

Dopo la condanna da parte del Tribunale, la questione passava all’attenzione dei giudici d’appello, interpellati dal proprietario del locale, il quale contestava il mancato accertamento del superamento della soglia di tollerabilità, ex articolo 844 del codice civile.

La Corte d’appello conferma però il verdetto di primo grado ribadendo la differenza sussistente tra rumori molesti e rumori intollerabili: i primi sono rumori «meramente fastidiosi, importuni, spiacevoli»; i secondi sono quelli previsti dal codice civile in tema di immissioni che non sono «fisicamente sopportabili» e che possono mettere in pericolo la salute. Si tratta di due tipologie di rumori che hanno un «un grado di nocumento» differente: «tutti i rumori intollerabili sono anche molesti, ma non tutti quelli molesti sono anche intollerabili».

Nella fattispecie, però, non si tratta di verificare se i rumori provenienti dal bar abbiano superato o meno la normale tollerabilità, ma si tratta di applicare la disciplina contrattuale prevista nel regolamento di condominio, che fa divieto di provocare rumori molesti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©