Responsabilità

Risarcimento del danno: la somma corrisposta non può essere successivamente maggiorata

Nel caso esaminato dalla Cassazione alla parte offesa era stata data a titolo definitivo la cifra di 6717 euro

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di Giampaolo Piagnerelli

Una volta stabilita la somma da corrispondere a titolo di risarcimento, il giudice non può maggiorare l'importo. A meno che il quantum richiesto abbia valore esclusivamente indicativo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 12159/21.

Una signora è caduta a terra nei pressi di un'azienda ospedaliera palermitana a causa del dissesto del manto stradale con avvallamento. La Cassazione si è trovata alle prese con una maggiore pretesa economica della parte offesa riconosciuta dalla Corte d'appello di Palermo. Contro tale decisione ha proposto ricorso un' azienda ospedaliera del capoluogo siculo. E la Cassazione ha dato ragione a quest'ultima. Si legge nella sentenza della Corte che nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro e il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque alla valutazione equitativa del giudice, il magistrato non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte giacchè quella formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno ex articolo 1226 Cc.

La somma corrisposta nel caso di specie è pari a 6717 euro, conferita a titolo di risarcimento per le lesioni subite e per il danno patrimoniale correlato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Quindi si trattava di un importo cosiddetto "secco" non rivedibile in sede di merito e (a maggior ragione) di legittimità. I Supremi giudici hanno sottolineato che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di dare ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente indicate.

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