Rassegne di Giurisprudenza

Risarcimento vittime della strada, natura autonoma dell'azione ex articolo 292 Dlgs 209/2005

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Assicurazione - Rca - Risarcimento danni - Vittime della strada - Veicoli non assicurati - Azione qualificata come autonoma - Non assimilabilità al regresso tra coobbligati solidali né alla surroga - Azione connotata dal vincolo di solidarietà assunto dall'impresa designata dal Fondo - Decreto Legislativo n. 209 del 2005
L'azione prevista dal comma 1 dell'articolo 292 del Decreto Legislativo n. 209/2005 va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonchè negli altri casi previsti dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 292 comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi nè l'articolo 1299 né l'articolo 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, Sentenza del 07 luglio 2022, n. 21514

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione ex art. 29, comma 1, l. 990 del 1969
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'azione di regresso prevista dall'art. 29, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") è accordata all'impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all'azione risarcitoria a quest'ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l'impresa designata agisce in surroga dei diritti dell'assicurato e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 5, c.c., ed è conseguentemente soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l'impresa posta in liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l'art. 2953 c.c..
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 17 gennaio 2017, n. 930

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato - Sinistro causato da veicolo non assicurato - Obbligazione gravante nell'impresa designata - Natura - Sostitutiva e non solidale - Conseguenze - Rivalsa dell'impresa designata nei confronti di più responsabili tutti privi di copertura assicurativa - Art. 2055 cod. civ. - Inapplicabilità - Insolvenza di uno di essi - Opponibilità all'assicuratore - Esclusione.
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III; sentenza del 01 febbraio 2011, n. 2347