Risarcisce anche il figlio la madre che gli impedisce di vedere il padre
Risarcisce sia il padre che il figlio la madre che impedisce gli incontri tra i due. In questo modo, infatti non solo ha causato sofferenze a carico dell'altro genitore ma ha anche privato il bambino dell'apporto del padre rispetto al diritto ad una sana e serena crescita. Così ha deciso il tribunale di Cosenza (decreto n. 549/2019), pronunciandosi sul ricorso ex articolo 709-ter del Cpc avanzato dal padre e condannando la madre al risarcimento di 5mila euro in favore dell'uomo e del figlio minore.
La vicenda - Nella vicenda, l'uomo denunciava come, nonostante l'affido condiviso - disposto in sede di separazione della coppia su concorde richiesta della stessa, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di frequentazioni del padre con incontri infrasettimanali e a weekend alternati - non avesse potuto esercitare il proprio diritto-dovere di visita ormai da anni, potendo vedere il figlio solo in ambiente protetto, per colpa esclusiva dell'ex moglie.
La donna, dal canto suo, aveva interrotto gli incontri, con determinazione unilaterale, per via dell'asserito disagio manifestato dal piccolo al rientro dagli incontri col padre e il sospetto che in queste occasioni il figlio fosse vittima di abusi sessuali e maltrattamenti.
L'uomo chiedeva perciò chiedeva la modifica delle condizioni, l'affido esclusivo e la condanna della ex al risarcimento dei danni in favore proprio e del minore.
L'alienazione parentale - I giudici cosentini rilevano innanzitutto che le accuse rivolte dalla donna non hanno trovato alcun riscontro oggettivo e dunque sono prive di fondamento. Sul fronte "alienazione parentale", invece, affermano che non spetta al giudice di merito stabilire la validità o invalidità teorica della Pas, piuttosto, lo stesso è tenuto ad «accertare se il distacco del piccolo dal padre affondi le sue radici in condizionamenti esercitati dal genitore collocatario, ovvero in altri fattori».
Infatti, prosegue il provvedimento richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 6919/2016), «qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l'allontanamento morale e materiale di quest'ultimo, attribuendolo a condotte dell'altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l'ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l'altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest'ultimo».
Figlio allontanato dal padre per colpa della madre - Nel caso di specie, escluse dunque condotte di abuso o maltrattamenti da parte dell'uomo e valutato ogni elemento, compresa la Ctu, il tribunale ritiene che l'allontanamento del figlio dal padre sia ascrivibile esclusivamente alla madre. Tutti gli elementi, «valutati anche in relazione alla riscontrata tendenza della resistente a ‘manipolare' persone conducono a ritenere che – il bambino - sia vittima di un condizionamento esercitato, più o meno consapevolmente, dalla madre, e che l'ostilità che egli manifesta verso il padre e i familiari dello stesso altro non costituisca che una proiezione dei sentimenti di avversione nutriti dalla donna in confronto del coniuge».
Bambino affidato a terzi - Detto ciò, il giudice disattende la richiesta di affido esclusivo formulata dal padre ma al contempo dichiara non giustificabile l'adozione di provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale richiesta dalla madre.
Inoltre, data la complicata situazione e le riscontrate carenze di entrambi i genitori, stante l'incapacità manifestata dagli stessi «di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico del figlio», il tribunale ritiene necessario non confermare il regime di affido condiviso (che peraltro non ha mai trovato concreta attuazione) e di disporre l'affidamento ai servizi sociali, non essendovi figure affettivamente vicine al minore che godano della fiducia di entrambe le parti e che siano in grado di assumere la responsabilità dell'affidamento e di svolgerne i compiti mantenendo una posizione equidistante rispetto ai due genitori.
Ripristinato, altresì, il programma di incontri assistiti al fine di favorire un graduale recupero della relazione padre-figlio.
Madre risarcisce per padre e figlio - Da ultimo, viene accolta la richiesta di risarcimento formulata dall'uomo. La ex, infatti, ha «gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell'uomo di svolgere il proprio
ruolo genitoriale».
Per cui, tenuto conto della durata dell'emarginazione della figura paterna, dei disagi e delle sofferenze patiti sia dall'uomo che dal figlio, il tribunale condanna la madre al pagamento di 5mila euro per ciascuno dei danneggiati, ammonendola dal tenere condotte ostative agli incontri padre-figlio.
Tribunale di Cosenza - Sentenza 7 novembre 2019 n. 549