Risarcisce il danno chi impedisce l’efficacia del contratto
Risarcimento limitato alle spese sostenute per l’accordo congelato
Legittima la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per l’inadempimento del contraente obbligato a tenere un comportamento utile all’ottenimento di un’autorizzazione (come quella occorrente in materia antitrust) il cui rilascio è dedotto quale condizione sospensiva di un contratto avente a oggetto il trasferimento di quote di partecipazione al capitale di una società.
È questo il succo della sentenza 3227 del 19 aprile 2021 del Tribunale di Milano nel caso Mediaset-Fininvest contro Vivendi (di cui il Sole 24 Ore ha dato notizia nell’edizione del 20 aprile) emanata in una fattispecie in cui si controverteva in ordine al comportamento dei contraenti nel periodo di pendenza della condizione apposta a un contratto sospensivamente condizionato.
In sostanza, non è stato applicato, in questo giudizio, il disposto dell’articolo 1359 del Codice civile, per il quale la condizione sospensiva si considera avverata qualora il mancato avveramento dipenda da una causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. E questo perché si tratta di una norma non preordinata per i casi in cui:
a) la condizione abbia carattere “bilaterale” e, cioè, non sia apposta nell’interesse di uno solo dei contraenti;
b) l’evento oggetto della condizione sia connesso all’ottenimento di autorizzazioni amministrative (il cui rilascio non può essere sostituito con una finzione legale per la quale l’autorizzazione si consideri comunque emanata a fronte del comportamento del contraente che ne ha scorrettamente impedito la verificazione).
Pertanto, nei due predetti casi, qualora vi sia un inadempimento del contraente obbligato a tenere il comportamento utile all’ottenimento dell’autorizzazione amministrativa (e, quindi, all’avveramento della condizione sospensiva), detto contraente inadempiente si rende responsabile per inadempimento ai sensi del principio generale di cui all’articolo 1218 del Codice civile, con la conseguenza che diviene obbligato al risarcimento del danno patito dalla controparte a causa del mancato avveramento della condizione e, quindi, della impedita presa di efficacia del contratto sospensivamente condizionato.
In particolare, si rendono risarcibili le spese sostenute da un contraente per consulenze in relazione alla formazione del contratto rimasto inefficace. Non sono invece risarcibili le spese sopportate per le difese legali nei giudizi promossi in relazione al contratto condizionato.