Risoluzione del contrasto in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
La norma di cui all'articolo 669 del Cpp è destinata a risolvere il conflitto creatosi fra sentenze o provvedimenti già tutti divenuti definitivi
Giudicato penale - Esecuzione - Pluralità di sentenze definitive per il medesimo fatto - Principio del favor rei - Applicazione.
La norma di cui all'art. 669 c.p.p., ai sensi del quale se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre, è destinata a risolvere il conflitto creatosi fra sentenze o provvedimenti già tutti divenuti definitivi, imponendo al giudice che deve applicarli di individuare quello più favorevole al reo, e non all'eventuale conflitto tra un provvedimento definitivo e uno non divenuto ancora tale, conflitto che trova invece soluzione nella diversa regola contenuta nell'art. 649 del codice di rito.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 dicembre 2020 n. 34324
Pena - Esecuzione - Pluralità di sentenze per lo stesso fatto - Contrasto tra più provvedimenti di liberazione anticipata relativi allo stesso periodo - Procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - Esclusione - Procedura di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. - Applicabilità.
Il contrasto tra più provvedimenti di liberazione anticipata relativi allo stesso periodo non è superabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., se non si tratta di porre rimedio a una disarmonia formale tra la decisione e il suo reale contenuto, bensì con la procedura di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., attivabile su istanza dell'interessato o del pubblico ministero, al fine di attuare il principio della esecutività della decisione più favorevole, estensibile anche alle ordinanze in materia esecutiva.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 agosto 2019 n. 36086
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto - Regole per dirimere i possibili contrasti - Estensibilità della disciplina ex art. 669 cod. proc. pen. alle decisioni del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il rimedio previsto dall'art. 669 cod. proc. pen. per il caso di pluralità di sentenze emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto e il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole ivi sancito hanno carattere generale e operano anche per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato con il medesimo oggetto. (Fattispecie relativa a due ordinanze di applicazione della continuazione "in executivis", concernenti i medesimi fatti e lo stesso condannato, che avevano rideterminato la pena complessiva in misura diversa).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 maggio 2019 n. 18318
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto - Regole per dirimere i possibili contrasti - Operatività anche per provvedimenti del tribunale di sorveglianza di contenuto contrastante sul medesimo oggetto - Sussistenza - Fattispecie.
La regola dell'esecutività della sentenza più favorevole, come soluzione del conflitto cosiddetto "pratico" di giudicati, è applicabile anche al caso della concorrenza di provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, dal contenuto contrastante sul medesimo oggetto e nei confronti della stessa persona. (Fattispecie nella quale il Tribunale di Sorveglianza aveva inizialmente rigettato una richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione ma successivamente aveva disposto l'affidamento in prova al servizio sociale della persona condannata; la Corte di Cassazione ha rilevato che i due provvedimenti riguardavano il medesimo titolo esecutivo e una identica richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 6 aprile 2009 n. 14823
Esecuzione in materia penale - Procedimento di esecuzione - Pluralità di decisioni per lo stesso fatto e contro lo stesso imputato - Esecuzione della sentenza più favorevole - Ammissibilità - Fattispecie.
La regola di cui all'art. 669 c.p.p., pur se concepita con riguardo alle decisioni irrevocabili intervenute nel processo di cognizione, allo scopo di superare, con l'applicazione del criterio del favor rei, l'anomalia costituita dal contrasto di giudicati, deve trovare applicazione anche nel caso di contrasto fra decisioni definitive emesse da distinti giudici dell'esecuzione sull'identico oggetto nei confronti dello stesso imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, essendo stata rilevata la presenza di due distinte ordinanze con la prima delle quali era stata respinta la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, accolta invece con la seconda, ed essendo stata quest'ultima revocata, con provvedimento poi oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'interessato, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tanto il provvedimento di revoca quanto quello originario di diniego del beneficio).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 luglio 2005 n. 26031
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