Civile

Risoluzione della donazione modale per inadempimento solo se prevista nell'atto

Questo il principio esperesso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 28580/2022

di Mario Finocchiaro

La risoluzione della donazione modale per inadempimento dell'onere imposto al donatario è consentita - ai sensi dell'articolo 793, comma 4 Cc - solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto. Deve escludersi, pertanto, che la espressa previsione della risoluzione abbia l'unico significato di attribuire efficacia automatica alla risoluzione stessa. Questo il principio esperesso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 3 ottobre 2022 n. 28580.

I precedenti
Nello stesso senso, la risoluzione della donazione, per inadempimento dell'onere imposto al donatario, è consentita, ai sensi dell'articolo 793, comma 4, Cc, solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto, Cassazione, sentenza 29 maggio 1982, n. 3329, in Foro it., 1983, I, c. 756, che ha escluso possa invocarsi la risoluzione nel diverso caso della disposizione testamentaria (articolo 648 Cc), per il fatto che l'adempimento del modus sia stato motivo determinante dell'attribuzione patrimoniale.
Sempre nello stesso senso, si è precisato, in giurisprudenza:
- mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 793 comma 3 Cc. , Cassazione, sentenza 30 marzo 1985, n. 2237, in Archivio civile, 1985, p. 1086;

Donazione a condizione o a modo
- mentre nella donazione sottoposta a condizione risolutiva il mancato verificarsi dell'avvenimento previsto funziona oggettivamente come causa di eliminazione degli effetti negoziali, nella donazione modale, in cui si ha riguardo al comportamento del donatario, questo e considerato come un obbligo del donatario stesso; e pertanto quel che ha rilevanza non è il fatto oggettivo dell'inesecuzione, ma il carattere accessorio del modo, perché la risoluzione in tanto può essere pronunciata in quanto sia stata preveduta nell'atto di donazione (art 793, comma 3, Cc) e l'inadempimento dell'obbligato non sia stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'indagine per distinguere se la donazione sia sottoposta a condizione o a modo si risolve in una quaestio facti, nella quale non hanno valore le espressione adoperate, ma ciò che assume rilevanza è l'intenzione delle parti, Cassazione, sentenza 12 ottobre 1974, n. 2561.
Per l'affermazione che il giudice che rigetti la domanda di risoluzione di una donazione modale per inadempimento dell'onere, sul presupposto che tale risoluzione non è prevista nell'atto di donazione, non è esonerato dall'accertare, ove esista domanda specifica del donante di risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione dell'onere, se ricorrano le condizioni oggettive e soggettive per il riconoscimento del diritto al risarcimento indipendentemente dalla risoluzione del contratto, Cassazione, sentenza 21 ottobre 1971, n. 2966.

Il merito
Per i giudici di merito, nello stesso senso della pronunzia in rassegna, in tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento può essere accolta solo se espressamente prevista nell'atto di donazione, Tribunale di Catania, sentenza 25 marzo 1993, in Foro it., 1995, I, c. 696.
Analogamente, in materia di donazioni modali, l'inadempimento dell'onere può comportare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 793, comma 4, Cc, la risoluzione per inadempimento, solo se tale clausola sia stata inserita nell'atto di donazione; tale disposizione non può essere altresì sostituita dalle parti con l'inserimento di una clausola c.d. risolutiva espressa ex articolo 1456 Cc, che rimarrebbe priva di efficacia ed azionabilità, poiché il legislatore, avendo dedicato all'istituto della donazione una disciplina peculiare, ha regolato in modo completo ed esclusivo anche la sua risoluzione senza richiamare disposizioni che regolamentano la materia contrattuale, Appello Potenza, sentenza 13 gennaio 2004, in Dir. e giustizia, 2004, fasc. 13, p. 86 (con nota di Lamicela M. Gli effetti dell'inadempimento dell'onere nella donazione modale), ivi, altresì, la precisazione che la disposizione contenuta nell'articolo 793, comma 4, Cc, che prevede la possibilità di inserire, nell'atto di donazione, una clausola di risoluzione per inadempimento dell'onere modale, si differenzia dalla risoluzione ipso iure prevista in materia di contratti e definita «clausola risolutiva espressa» (art. 1456), in quanto spetta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione della donazione modale la valutazione della gravità dell'inadempimento.
Per la precisazione che la norma dell'art 793, comma 3, Cc, secondo cui la risoluzione delle donazioni modali per inadempimento dell'onere, può essere chiesta soltanto se la stessa sia stata preveduta nell'atto di donazione, non e applicabile alle donazioni concluse prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile, in quanto nei confronti di esse continua ad essere operante l'art 1080 Cc del 1865, il quale, nel consentire la revocazione della donazione per inadempimento dei pesi imposti al donatario, prescinde da siffatto limite, consentendo, quindi, la revoca della donazione anche in mancanza di clausola risolutiva espressa, Cassazione, sentenza 3 ottobre 1979 n. 5066.

La gravità dell'inadempimento
Tra le altre, nel senso che in tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire ipso iure, senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus, Cassazione, sentenze 17 dicembre 2020, n. 28993, in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 512, con nota di Owusu A., Sulla compatibilità tra clausola risolutiva espressa e donazione modale e 20 giugno 2014, n. 14120, in Contratti, 2015, p. 160, con nota di Aiello G.F., Inapponibilità della clausola risolutiva espressa alla donazione modale, nonché Cassazione, sentenza 23 ottobre 2018, n. 26789, in motivazione.
Sempre in argomento si è affermato, altresì:
- in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione; peraltro costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità, Cassazione, sentenza 28 giugno 2005 n. 13876, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 387 (con nota di Carnevale G., Natura giuridica della donazione modale e inadempimento dell'onere), che ha confermato la sentenza impugnata che, nell' escluderne la natura di vitalizio oneroso, aveva qualificato come donazione modale il contratto di trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con l'obbligo a carico dei beneficiari di prestare assistenza alla donante;
- nella controversia promossa, a norma dell'articolo 793 ultimo comma Cc, per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un'azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti, Cassazione, sentenza 8 aprile 1986, n. 2432;

Prescrizione dell'inadempimento
- l'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'obbligato; ne consegue che l'azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall'epoca dell'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione, Cassazione, sentenze 3 ottobre 2018, n. 24131 e 9 giugno 2014, n. 12959;

Impossibilità dell'onere
- l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'articolo 794 Cc , rende nulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione del "modus", facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'articolo 793, comma 4, Cc, che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario, Cassazione, sentenza 7 aprile 1993, n. 4560, in Vita notarile, 1993, p. 1400, nonché in Corriere giuridico, 1993, p. 955, con nota di Maienza M., In tema di adempimento dell'onere nella donazione modale;
- nella controversia promossa, a norma dell'articolo 793 ultimo comma Cc, per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo scioglimento, ai sensi dell'art. 1456 Cc, in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un'Azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti, Cassazione, sentenza 8 aprile 1986, n. 2432;
- poiché il trasferimento a titolo gratuito di un immobile da destinare ad un determinato uso e a condizione che sulla sua facciata permanga una data iscrizione non costituisce donazione modale, la domanda di risoluzione della donazione per inadempimento da parte del soggetto avente causa dal donatario a titolo particolare non può essere accolta, mancando, peraltro, un'espressa previsione in tal senso, App. Firenze, sentenza 23 giugno 1998, in Foro it., 1999, I, c. 3634.

Chi può agire
Ai sensi dell'art. 793 Cc - si è affermato, ancora, al riguardo - mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente prevista nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione soggettiva per l'azione di risoluzione de qua) qualora la qualità di interessato (e la conseguente legittimazione all'azione) risulti acquistata per effetto di un atto compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile. Cassazione, sentenza 19 gennaio 2000, n. 1036, in Giustizia civile, 2000, I, p. 1693, nonché in Contratti, 2000, p. 1023, con nota di Valenza F., Donazione modale e cessione dell'azione di risoluzione.
Per la precisazione che l'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, da cui la medesima sia gravata ai sensi dell'articolo 793 Cc, va proposta, in caso di morte del donatario cui siano succeduti dei figli minori, nei confronti di tutti questi ultimi, ma qualora gli stessi, per mezzo del loro rappresentante legale, non abbiano accettato l'eredità nelle forme previste inderogabilmente dalla legge (accettazione espressa con beneficio d'inventario), è necessaria la preventiva nomina di un curatore speciale ai medesimi, a norma dell'art. 321 Cpc, Cassazione, sentenza 9 giugno 1986, n. 3819, in Giustizia civile, 1987, I, p. 1221.

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