Rassegne di Giurisprudenza

Risoluzione e recesso nel caso di preliminare inadempiuto

a cura della Redazione Diritto

Compravendita immobiliare - Obbligo di concludere il contratto preliminare - Esecuzione in forma specifica - Art. 1385, comma 2, c.c. - Inadempimento - Diritto di recesso - Preclusione - Accertamento della risoluzione contrattuale
Se si consegue attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto, cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso. La parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza dell'8 giugno 2022, n. 18392

Vendita - Promessa di vendita - Inadempimento contrattuale - Richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno - Rigetto in primo grado - Proposizione in secondo grado di domanda di recesso dal contratto e di trattenimento della caparra confirmatoria - Domanda nuova - Configurabilità - Possibilità della parte non inadempiente di convertire la domanda di risoluzione e risarcitoria con quella di recesso e contestuale trattenimento della caparra versata - Esclusione
I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta a evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 14 gennaio 2009, n. 553

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria - Inadempimento - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Risoluzione e risarcimento del danno - Recesso e ritenzione della caparra - Incompatibilità - Fondamento - Conseguenze - Modificazione della domanda in appello - Inammissibilità
In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 14 gennaio 2009, n. 553

Contratti - Risoluzione per inadempimento - Diffida ad adempiere - Revoca – Ammissibilità - Fondamento
Anche se il contraente ha manifestato la sua volontà di sciogliersi dal contratto comunicando alla controparte diffida ad adempiere, l'effetto risolutorio è ancora nella disponibilità dell'intimante, che conserva la facoltà di ritrattare tale diffida.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza dell'8 novembre 2007, n. 23315