Responsabilità

Risparmio, l'ufficio del promotore finanziario è "fuori sede"

La Cassazione, ordinanza n. 35787 depositata oggi, ha accolto (con rinvio alla Corte di appello di Milano) il ricorso di 180 investitori

di Francesco Machina Grifeo

Nuova chance per il risarcimento del danno – quantificato in 4mln di euro – patito da 180 risparmiatori per aver sottoscritto (tra il marzo e il giugno 2008) "fuori sede" e senza le dovute garanzie strumenti finanziari. In particolare, senza la clausola di recesso prevista dal Tuf. La Cassazione, ordinanza n. 35787 depositata oggi, ha accolto (con rinvio alla Corte di appello di Milano) il ricorso degli investitori che nel 2011 avevano chiamato in giudizio Société Générale Effekten GmbH, Société Générale S.A. ed Alto Adige Banca s.p.a. - Südtirol Bank (già Alpi Sim s.p.a.) chiedendo l'accertamento della nullità dei contratti denominati "Express Coupon II su 4 banche USA" e "Express Coupon Plus". Alpi Sim s.p.a., infatti avrebbe agito tramite la sua rete di promotori finanziari presso il domicilio dei ricorrenti o nello studio dei promotori stessi e dunque al di fuori dei locali commerciali di pertinenza della società.

Il giudice di secondo grado, invece, aveva ritenuto che gli uffici dei promotori finanziari (ad Ancona, Pesaro, Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Roma e Viterbo) dove erano stati conclusi i "Certificates", mediante la firma di apposite "schede di adesione", erano assimilabili alla sede o alla dipendenza dell'intermediario per il quale all'epoca i detti promotori lavoravano. Una lettura bocciata dalla Prima sezione civile. Secondo la Cassazione per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di (art. 30 Tuf, nella vigenza del Reg. Consob n. 16190/2007), "non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso". Intendendosi per essa "l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento".

In definitiva, si legge nella decisione, la norma primaria, cioè l'art. 30 del Tuf, e quella secondaria, vale a dire l'art. 2, lett. g), del Regolamento Consob n. 16190/2007, concorrono nel definire l'offerta fuori sede avendo riguardo alla figura dell'intermediario e, segnatamente, alla promozione e al collocamento svolti al di fuori della sede legale o delle dipendenze del detto soggetto. Non è decisivo, allora, come sopra osservato, che dette attività siano poste in essere nell'ufficio del promotore, occorrendo verificare se tale luogo si collochi all'interno della sede legale o sia parte di una dipendenza del soggetto abilitato. Alteris verbis, il considerare fuori sede anche l'offerta attuata dal promotore presso il proprio ufficio, in cui si rechi l'investitore, ma che non sia da qualificare come sede legale o dipendenza dell'intermediario, è una conseguenza necessitata del quadro normativo. Ha errato, quindi, la corte di appello nell'assumere che doveva escludersi la fondatezza delle domande proposte da quegli investitori «che hanno tutti ammesso di essersi recati presso gli uffici dei promotori finanziari - che facevano parte della rete agenziale dei promotori dell'allora Alpi Sim - in Bologna, Ravenna e Reggio Emilia».

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