Penale

Risponde per colpa chi parcheggia sulla strada determinando l’incidente tra altri utenti

Va accertato se l’invasione della carreggiata sia stata concausa del sinistro e quale regola cautelare abbia violato il trasgressore del divieto di sosta

di Paola Rossi

Il veicolo in divieto di sosta può essere concausa di un incidente stradale che coinvolga altri utenti della strada: determinando la responsabilità per colpa del trasgressore che ferma il veicolo in modo da intralciare la circolazione stradale.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 26491/2025 - ha infatti accolto il ricorso della Procura contro l’assoluzione del proprietario dello scooter che essendo stato parcheggiato irrregolarmente invadeva la carreggiata proprio in corrispondenza del punto ove si era verificato l’impatto tra una bicicletta e un autocarro.

Nel caso concreto la ciclista per evitare lo scooter, che occupava oltre mezzo metro della carreggiata di destra, si era dovuta spostare sulla sinistra dove un piccolo autocarro che procedeva nel medesimo senso di marcia la travolgeva. Si tratta di circostanza non del tutto neutra quella della posizione dello scooter rispetto all’incidente verificatosi. E che comunque non esime in sé gli altri soggetti coinvolti: il conducente dell’autocarro doveva guidare con prudenza per poter rallentare o addirittura arrestarsi, evitando l’impatto con la bicicletta che lo precedeva a fronte della possibile e percepibile circostanza che sulla strada sussistesse un ostacolo.

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del trasgressore del divieto di sosta affermando che, nonostante l’invasione della carreggiata, fosse rimasto sufficiente spazio tale da assicurare circa 30 centimetri di distanza tra bicicletta e autocarro. Ciò che secondo i giudici poteva essere sufficiente a evitare l’impatto. Ma tale considerazione non esclude il concorso di colpa di chi costringa qualcuno a una manovra repentina o pericolosa al fine di evitare il suo veicolo in sosta vietata. Non è apparsa sufficiente al procuratore ricorrente tale presa d’atto sulla distanza residua tra i due mezzi coinvolti al fine di asserire l’assenza di responsabilità del proprietario dello scooter parcheggiato.

Invece, come afferma ora la Cassazione la colpa di chi trasgredisce il divieto di sosta deve corrispondere alla violazione della regola cautelare per cui è stato apposto. Deve cioè essere un divieto collegato alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale come quelli che impongono di non parcheggiare a meno di una certa distanza in curva dove oscurando la visuale degli utenti della strada si crea un chiaro pericolo nell’ambito della circolazione stradale.

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