Professione e Mercato

Ristuccia Tufarelli vince sul silenzio Consob a Corte Giustizia Ue

Ristuccia Tufarelli & Partners, con un team composto dal socio fondatore Avv. Renzo Ristuccia, il Prof. Avv. Antonio Saitta e dall'Avv. Antonino Castorino, ha ottenuto una favorevole pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Grande Sezione, sentenza 2 febbraio 2021, C-481/19) con cui è stata riconosciuta la vigenza del diritto al silenzio nell'ambito del procedimento sanzionatorio della Consob

Ristuccia Tufarelli & Partners, con un team composto dal socio fondatore Avv. Renzo Ristuccia, il Prof. Avv. Antonio Saitta e dall'Avv. Antonino Castorino, ha ottenuto una favorevole pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Grande Sezione, sentenza 2 febbraio 2021, C-481/19) con cui è stata riconosciuta la vigenza del diritto al silenzio nell'ambito del procedimento sanzionatorio della Consob. Lo comunica lo studio.

Un soggetto incolpato per insider trading, prosegue la nota, si era rifiutato di rispondere a domande poste dalla Consob in sede di audizione, dal quale sarebbe stato possibile desumere la propria responsabilità, al fine di evitare di rendere dichiarazioni autoincriminanti e non contribuire alla propria incolpazione. Era stato per tale comportamento sanzionato con 50 mila euro di multa. La Corte di Cassazione aveva sollevato una questione di costituzionalità. A sua volta la Corte Costituzionale, con ord. 117/2019, ha sottoposto, in via pregiudiziale, la questione alla Corte di Giustizia essendo la materia degli abusi di mercato governata dal diritto europeo.

In particolare veniva richiesta l'interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dell'art. 14, paragrafo 3, della Direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. MAD), e dell'art. 30, paragrafo 1, lett. B), del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (cd. MAR). L'art. 14, paragrafo 3, della Direttiva 2003/6/CE e l'art. 30, paragrafo 1, lett. B), del Regolamento (UE) n. 596/2014 stabiliscono che gli Stati membri devono determinare le sanzioni applicabili e che le autorità competenti abbiano il potere di adottare sanzioni e altre misure appropriate in caso di omessa collaborazione. La Corte di Giustizia, però, osserva come tali disposizioni non obblighino gli Stati membri all'applicazione di dette misure alle persone fisiche che, nell'ambito di un'indagine concernente un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale, rifiutino di fornire all'autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la loro responsabilità per tale violazione o la loro responsabilità penale. Ne consegue che gli Stati membri, anche in seno alla loro discrezionalità, devono conformarsi ai diritti fondamentali impedendo che l'autorità competente possa irrogare una sanzione ad una persona fisica sottoposta a procedimento sanzionatorio amministrativo che rimane in silenzio e/o si rifiuta di fornirle risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per illeciti sanzionati con sanzioni a coloritura penale oppure la sua responsabilità penale, in ossequio al diritto al silenzio, garantito dagli artt. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) e 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©