Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n.3375/2024) il “danno da lungaggini burocratiche” della Pubblica amministrazione non può essere presunto quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti per fondare la responsabilità.
Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere ...

