Responsabilità

Ritardi Ryanair, valida la clausola a favore della giurisdizione irlandese

La Cassazione, sentenza n. 8802 delle S.U. depositata oggi, ha respinto il ricorso di una coppia che chiedeva la compensazione pecuniaria per il ritardo di un volo nazionale

di Francesco Machina Grifeo

Per i passeggeri si complica il percorso per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Ue in caso di ritardo aereo. Le Sezioni unite, sentenza n. 8802 depositata oggi, hanno infatti ritenuto valida la clausola di Ryanair che, in deroga alla norme comunitarie sulla giurisdizione, prevede che ogni controversia venga risolta davanti ai tribunali irlandesi. Il viaggiatore, dunque, non può invocare la giurisdizione italiana se durante la procedura di acquisto online del biglietto ha spuntato l’apposita casella, secondo il sistema del point and click. Nè conta il fatto che il testo delle condizioni generali di contratto fosse accessibile e scaricabile aprendo un link.

Il caso era quello di una coppia che aveva chiesto al Gdp di Sassari la condanna di Ryanair Ltd a pagare 517,38 euro (500,00 a titolo di compensazione pecuniaria forfettizzata ex articoli 5-7 Reg.CE n. 261/04, ed il resto a titolo di rimborso spese di trasferimento) per il prolungato ritardo del volo Alghero/Treviso (del 22.12.2015, FR 9921) dirottato su Venezia.

Dopo aver avuto ragione in primo grado, il tribunale sardo aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e condannato gli attori alla rifusione delle spese. Siccome la domanda faceva riferimento al Regolamento n. 261/04, spiegava la decisione, doveva applicarsi la disciplina comunitaria in ordine alla giurisdizione, con esclusione quindi della Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, ratificata in Italia nel 2004. Ricondotta la fattispecie alla disciplina Ue, rilevava la sottoscrizione della clausola di deroga: “qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso i viaggiatori insistendo sulla applicazione della Convenzione di Montreal, che non ammetteva deroghe, e dunque sostenendo la giurisdizione nazionale.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione spiega che la Convenzione non può essere applicata ai voli nazionali, avendo ad oggetto il trasporto internazionale. Soprattutto, prosegue, è la stessa Corte Ue a sancirne l’inapplicabilità in caso di richiesta di compensazione, dovendosi applicare unicamente alle ipotesi di domanda del danno supplementare.

Dunque, ricapitolando, il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati Ue, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicato nel biglietto di trasporto.

Per ottenere invece un risarcimento per danni supplementari in forza della Convenzione di Montreal, il passeggero dovrà applicare l’articolo 33 di tale Convenzione che si occupa non solo della competenza giurisdizionale, ma anche della ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.

Non può però applicarsi, precisa la Suprema corte, la Sezione 4 del capo II del Regolamento 1215/2012 che introduce una norma sulla competenza speciale in favore del consumatore, in quanto è espressamente previsto (articolo 17, paragrafo 3) che essa «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale» (Cgue 11 aprile 2019, Ryanair, C-464/18).

Ciò implica, prosegue la decisione, che “possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all’indirizzo “web” indicato dal contraente che le ha predisposte”.

“Deve perciò ritenersi – conclude la Cassazione - che, avendo le parti validamente inteso derogare alla giurisdizione in favore del giudice irlandese, i motivi di ricorso vanno rigettati”.

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