Penale

Rito abbreviato, annullato il processo per l'ingresso di documenti di prova depositati dalla parte civile

Non rileva che il deposito sia avvenuto prima, non solo dell'avvio del rito alternativo, ma anche della richiesta dell'imputato

di Paola Rossi

In alcun modo è ammissibile che nel compendio probatorio su cui si basa il rito abbreviato abbiano ingresso documenti depositati dalla parte civile. Si tratta di un "divieto chiaro anche se non esplicito", che deriva dalla norma regolatrice dello speciale procedimento nel passaggio dove afferma che il giudizio viene svolto in base alle sole prove raccolte dal pubblico ministero fino al momento della richiesta dell'imputato.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 24771/2022 ha perciò annullato senza rinvio la decisione di secondo grado, ma anche quella di primo grado avendo riportato indietro le lancette del processo attraverso la ritrasmissione degli atti al tribunale competente. Infatti, la sentenza confermativa di appello aveva perpetuato l'errore di legittimità verificatosi già in primo grado dove il giudizio si era fondato sulle prove raccolte dal Pm, ma anche sulla documentazione depositata dalla parte civile prima dell'avvio del rito.

Dato per scontato che l'abbreviato si snodi solo sulle prove raccolte fino alla richiesta di accedere al rito avanzata dall'imputato va quindi precisato che si tratta solo di quelle prodotte dalla parte pubblica e non dalla parte privata. E a nulla rileva il momento del deposito della documentazione a opera della parte civile - prima o dopo la richiesta di abbreviato da parte dell'imputato - in quanto si tratta di fonti di prova non contemplate dalla previsione del rito speciale, il quale si fonda su un sensibile sconto di pena a fronte dell'accelerazione del giudizio - con corrispondente risparmio per l'amministrazione della giustizia - ma allo stato di quanto fino a quel momento è stato accertato dal magistrato inquirente.

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