Penale

Rito cartolare in appello, non c’è violazione del diritto di difesa

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31256 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Nessuna incostituzionalità, per violazione del diritto di difesa, della normativa emergenziale, adottata in epoca Covid, nonché della successiva formulazione del Cpp, operato dalla riforma Cartabia, in quanto, anche con il rito cartolare in appello, all’imputato resta sempre l’ultima parola. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31256 depositata oggi, con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti della figlia della compagna, all’epoca minore di dieci anni (ex art. 81, 609-bis e 609-ter, ultimo co., Cp).

Secondo il ricorrente nello schema disegnato dall’art. 23 bis del Dl 137/2020, le parti private sono equiparate, per cui può accadere che l’imputato concluda prima che la parte civile (o qualunque altra parte privata) rassegni le proprie conclusioni.

Per la Suprema corte però si tratta di una obiezione “agevolmente superabile” ove si consideri che l’art. 23-bis del Dl 28 “non vieta affatto ciò che ora l’art. 598-bis cod. proc. pen. prevede espressamente”, ovvero che l’imputato possa presentare memorie di repliche, riaffermando in tal modo il suo diritto ad avere “l’ultima parola”, anche rispetto alle conclusioni delle altre parti private.

Come è noto, prosegue la decisione, con la “riforma Cartabia” (Dlgs n. 150 del 2022), il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio di appello, la regola, con il nuovo articolo 598-bis cod. proc. pen., rubricato “Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti”.

E allora per la Terza sezione penale va evidenziato che “l’introduzione del rito cartolare in appello, già a partire dalla legislazione emergenziale, non ha comportato alcuna lesione delle facoltà processuali riconosciute all’imputato, dovendosi innanzitutto rilevare che i suoi difensori possono sempre chiedere nei termini di legge la trattazione orale, venendo così assicurata all’imputato la possibilità di avere “l’ultima parola”.

 Ma tale prerogativa, prosegue la Cassazione, è riconosciuta anche in caso di trattazione scritta. Infatti, sia l’art. 23-bis del Dl 137/2020 che l’art. 598- bis cod. proc. pen., “sia pure con termini diversi”, prevedono correttamente che il primo a rassegnare le conclusioni sia il Procuratore generale, mentre all’imputato, sulla falsariga del modulo procedimentale delineato dall’art. 523 cod. proc. pen., “è riservata la possibilità di intervenire solo dopo aver avuto contezza delle conclusioni e delle argomentazioni dell’organo che rappresenta la parte pubblica”.

La censura è stata così rigettata.

Del resto, continua la decisione, l’eccezione di incostituzionalità è stata inammissibilmente proposta in termini meramente teorici, “non essendo stato specificato se, nel caso di specie, si sia realmente verificato che la parte civile abbia concluso per ultima, senza che all’imputato sia stato consentito di poter eventualmente replicare”.

Bocciata poi anche la richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie dell’articolo 609 quater Cp sulla base della asserita assenza di violenza (fisica o psicologica) ed abuso di autorità). Per la Suprema corte (n. 27326/2020) l’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen., “presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali”. Ed è proprio quello – prosegue – che si è verificato nel caso di specie, nel quale l’imputato ha costretto la piccola (minore infradecenne all’epoca dei fatti) a subire atti sessuali “abusando dell’autorità derivante dal suo ruolo di compagno della madre, dicendole in tale contesto che ciò che avveniva tra loro era un segreto da non rivelare ad alcuno, come infatti è avvenuto per anni”.

Ragion per cui, conclude la Corte, l’inquadramento del fatto nella previsione di violenza sessuale costrittiva di cui all’art. 609 bis comma 1 cod. pen. appare corretto”, essendo stata la volontà della vittima compressa fino a impedirne ogni diversa determinazione, mentre non rileva che all’epoca dei fatti vi fosse o meno un rapporto di convivenza tra imputato e persona offesa”.

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