Giustizia

Rito covid civile e penale: proroga fino al 30 aprile 2021. La bussola per orientarsi

Il decreto legge n. 2 del 2021 ha operato per lo slittamento in atto

di Aldo Natalini

Con la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 deliberata dal Consiglio dei ministri in sede di varo del Dl n. 2/2012 vengono prorogate anche tutte le disposizioni emergenziali – in materia di processo civile e penale – che prevedevano come periodo di applicazione il precedente termine del 31 gennaio 2021 (vedi NT Plus diritto del 15 gennaio 2021).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni processuali già introdotte dagli articoli 23 del Dl n. 137/2020, 23 del Dl n. 142/2020 e 221 del Dl n. 34/2020).

 

Prorogate fino al 30 aprile 2021 le previsioni emergenziali sul processo civile del Dl Rilancio e Dl Ristori (si veda "Guida al Diritto", n. 45, pagg. 62 ss.)

Continueranno ad essere applicabili fino al 30 aprile 2021 (salvo ulteriore proroga) le speciali procedure introdotte dal Dl Rilancio, che autorizzano nel corrente regime emergenziale:

- il deposito telematico degli atti (anche introduttivi) e documenti negli uffici giudiziari abilitati (articolo 221, comma 3, del Dl n. 34/2020), anche relativi ai giudizi civili innanzi alla Corte di cassazione (articolo 221, comma 5);

- la partecipazione da remoto alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori mediante collegamenti audiovisivi, previa tempestiva istanza della parte interessata (articolo 221, comma 6);

- la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e degli ausiliari del giudice (articolo 221, comma 4), ivi comprese le udienze in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto se le parti rinunciano espressamente a partecipare all’udienza (articolo 23, comma 6,

- la remotizzazione «con il consenso preventivo delle parti» delle udienze civili che non richiedano «la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di  informazioni  presso la Pa», espletabile mediante collegamenti audiovisivi a distanza (articolo 221, comma 7, citato)  e, in particolare, l’udienza fissata per il giuramento del Ctu, sostituibile con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (articolo 221, comma 8, citato);

 

Prorogate fino al 30 aprile 2021 le previsioni emergenziali sul processo penale (si veda "Guida al Diritto 2020, n. 45, pagina 70 ss.  e "Guida al Diritto" 2020 n. 47 pagina 60 ss. e pagina 64)

Per quanto riguarda il comparto penale, fino al 31 aprile 2021 si applicheranno le norme procedurali che consentono fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria:

- l’espletamento dei colloqui in carcere con modalità a distanza (articolo 221, comma 10, citato);

- il deposito semplificato ai memorie, documenti e istanze ex articolo 415-bis del Cpp presso gli uffici di Procura mediante portale del processo penale telematico;

- la sospensione del corso della prescrizione durante il tempo in cui l’udienza dibattimentale istruttoria è rinviata per l’assenza del testimone, del perito o del Ct o dell’imputato in procedimento connesso, i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione ad isolamento fiduciario; per lo stesso periodo è sospeso il decorso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare in carcere (articolo 303 del Cpp). Analogo meccanismo sospensivo si applica anche per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati;

- la remotizzazione delle indagini preliminari (articolo 23, comma 2, del Dl 137/2020) con collegamenti a distanza per il compimento di atti istruttori;

- la remotizzazione delle udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal Pm, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali di pg e interpreti, consulenti o periti, con espressa esclusione delle udienze istruttorie e di discussione;

- la cameralizzazione del giudizio penale d’appello e di legittimità, con trattazione in camera di consiglio non partecipata e contraddittorio cartolare telematizzato e con deliberazione da remoto con applicativo Teams.

 

Regole comuni: processi civili a porte chiuse e cameralizzati

(si veda anche " Guida al diritto", n. 45, pagg. 62 ss.)

Tra le regole comuni ai processi civili e penali, restano prorogate fino al 31 aprile 2021 le previsioni:

- sulla celebrazione a porte chiuse delle udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico, ai sensi degli articoli 128 del Cpc e, rispettivamente, dell’articolo 472, comma 3, del Cpp; la possibilità è estesa anche al giudizio contabile ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Dlgs n. 174/2016 (Cgc);

- sulla remotizzazione delle deliberazioni collegiali valevole per i procedimenti camerali sia civili che penali, anche di legittimità(articolo 22, comma 9 del Dl Ristori).

 

 

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