Civile

Riunione dei giudizi, onorari limitati alle attività effettivamente svolte

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25500 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Nel caso di rimessione della causa in istruttoria e riunione con un altro giudizio, il legale conserva il titolo a pretendere il compenso per le attività procuratorie svolte in esecuzione del mandato. Non così invece per le attività istruttorie, nel caso in cui la rimessione sia stata disposta non per l'assunzione delle prove ma solo per chiarimenti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25500 depositata oggi, accogliendo parzialmente e con rinvio il ricorso di un cliente condannato a pagare oltre 10mila euro al legale.

Proposto ricorso contro la decisione del tribunale, la Corte di appello lo aveva dichiarato inammissibile. La Suprema corte aveva successivamente cassato la decisione. In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva nuovamente respinto l'appello, osservando che il difensore aveva chiesto il compenso per il solo giudizio per il quale aveva ottenuto il mandato (e non anche per la causa riunita), e ribadendo che la riunione non faceva venir meno l'obbligo del professionista di curare la causa fino alla sua definizione. Secondo la Corte di merito, dunque, la difesa era stata svolta dal momento dell'instaurazione della lite, il 13 dicembre 1993, fino alla rinuncia al mandato, il 28 ottobre 2004. E il difensore aveva titolo agli onorari sia per la partecipazione alle udienze tenutesi dopo la riunione delle cause, sia per quelle nelle quali erano state assunte le prove.

Contro questa decisione il cliente ha proposto un nuovo ricorso di legittimità. Col primo motivo ha sostenuto che la Corte di merito non aveva stabilito se il mandato conferito per il primo giudizio potesse estendersi alla causa riunita. Motivo bocciato dalla Cassazione secondo cui invece la decisione impugnata ha escluso a chiare lettere che la riunione dei giudizi avesse comportato un ampliamento dell'incarico professionale anche al giudizio riunito, osservando pure che l'attività del difensore poteva ritenersi conclusa solo con la rinuncia al mandato, dato che il procedimento era proseguito dopo che il collegio ne aveva disposto la rimessione in istruttoria per chiarimenti. E mettendo in rilievo che l'avvocato "aveva svolto attività procuratoria nelle udienze successive alla riunione ed aveva preso parte ai mezzi di prova, avendo in tal modo individuato le attività che, a suo parere, davano titolo al compenso".

A diverse conclusioni, per la Suprema corte, deve invece pervenirsi per quanto concerne le attività istruttorie. Anzitutto, prosegue la sentenza, per quanto si evince dal ricorso, la causa era stata rimessa sul ruolo non per l'assunzione di prova, ma per chiarimenti. E comunque, per poter riconoscere gli onorari, non era sufficiente che il difensore avesse preso parte alle udienze di assunzione delle prove, ma occorreva accertare se fossero stati assunti mezzi istruttori richiesti dal resistente e ammessi nell'ambito del giudizio, avendo la stessa sentenza impugnata riaffermato l'autonomia delle due cause e l'impossibilità di ritenere che il difensore potesse patrocinare anche nella seconda causa. Avendo omesso tale indispensabile accertamento, la Corte di merito è incorsa nel vizio denunciato.

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