Civile

Rivalsa degli agenti di assicurazione considerata come l’avviamento

Per la Cassazione 29987 c’è la deducibilità in quote pari a un diciottesimo del valore corrisposto

di Laura Ambrosi

La rivalsa corrisposta dagli agenti di assicurazione va considerata come l’avviamento e pertanto è deducibile in quote pari a un diciottesimo del valore corrisposto. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 29987 depositata lunedì 25 ottobre.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia recuperava a tassazione l’onere sostenuto dalla contribuente per la rivalsa pagata in seguito al subentro al precedente agente assicurativo. Secondo l’Ufficio, tale costo è deducibile in quote annuali al pari dell’avviamento. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che sul punto, in appello veniva annullato. La Ctr riteneva, infatti, che la rivalsa fosse un onere interamente deducibile nell’esercizio di sostenimento avendo una funzione meramente previdenziale e risarcitoria.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno ricordato che in tema di rapporto di agenzia, la rivalsa deve essere determinata parametrandola al valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante (decisione 16193/2007). La ratio di tale scelta è legata all’immediata utilità di cui può godere l’agente subentrante, corrispondente cioè all’avviamento (decisione 27021/2018).

La Suprema Corte ha pertanto rilevato che la rivalsa, paragonata sul piano civile all’avviamento, deve essere assoggettata alle regole tributarie previste per l’ammortamento dei beni immateriali. Più precisamente, le quote di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore iscritto nell’attivo del bilancio (articolo 103 del Tuir).

Peraltro la Cassazione ha precisato che la circolare 35/11 delle Entrate richiamata anche dalla Ctr, non è pertinente, poiché non affronta il tema del trattamento della rivalsa, ma si limita ad affermare che tale somma ha natura patrimoniale e non deve transitare dal conto economico. Per tali ragioni è stato accolto il ricorso.

La decisione è interessante poiché nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica per il trattamento fiscale della rivalsa. Può capitare che la rivalsa sia corrisposta in un’unica soluzione o secondo un piano rateale concordato con l’agenzia. In assenza di previsioni normative, si verificava che i contribuenti deducessero l’onere seguendo una sorta di criterio di cassa, legato cioè al pagamento della somma (rateale o meno). Alla luce dei principi affermati, invece, occorrerà considerare la rivalsa al pari dell’avviamento e quindi, a prescindere dai pagamenti, imputare un diciottesimo in ciascun esercizio.

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