Lavoro

Roma, vigili malati a Capodanno 2014: fu sciopero occulto - Legittime le sanzioni a Cgil, Cisl e Uil

La Cassazione, sentenze nn. 13181, 13220 e 13206 depositate oggi, ha confermato le sanzioni delle Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi essenziali alle organizzazione sindacali promotrici

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di Francesco Machina Grifeo

Legittime le sanzioni della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi essenziali irrogate alle tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per la pioggia di certificati medici inviati dai vigili urbani della Capitale nella notte tra il 31 dicembre 2014 e il primo gennaio 2015. Per la Cassazione, sentenze nn. 13181, 13220 e 13206, depositate oggi si è trattato di uno sciopero occulto, mascherato da malattia, e sono dunque corrette le “multe”, sotto forma di taglio dei contributi, nei confronti delle organizzazioni sindacali “promotrici”.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello che, ai sensi dell’articolo4, co. 2, della legge n. 146 del 1990, aveva disposto la sospensione del pagamento dei contributi associativi, 20mila euro per ciascuna sigla.

Il giudice di secondo grado aveva evidenziato il rilevante incremento statistico delle assenze, più che quintuplicate quelle per malattia (745 casi) e più che duplicate quelle per permessi, rispetto agli anni precedenti; l’assenza di di picchi epidemici nel periodo; la convergenza dei comportamenti nel contesto di una situazione di conflittualità sindacale indirizzata alla creazione di un disservizio in un momento di particolare necessità. Per la Corte di merito si tratta di dati indubbiamente precisi (incremento delle assenze; assenza di picchi epidemici; sussistenza di iniziative sindacali aventi ad oggetto i servizi dell’ultimo dell’anno), gravi (in quanto tutti attinenti alla giustificazione di quelle assenze) e concordanti (in quanto tutti destinati ad indirizzare nello stesso senso interpretativo).

Un ragionamento validato dalla Suprema corte “anche a voler considerare l’assenza di specifici riscontri sulla falsità delle singole certificazioni”. La Corte territoriale infatti, prosegue la Suprema Corte, ha dato preponderanza al dato statistico, per concluderne che, al di là di singoli casi, in assenza di epidemie comprovate, sono gli stessi numeri ad attestare che le malattie o un numero significativo di esse doveva essere fittizio. “L’eclatanza del dato statistico (più che quintuplicarsi delle malattie rispetto agli anni precedenti) – prosegue la Corte - esclude che il ragionamento sia in sé implausibile e ciò appare di evidenza inoppugnabile”.

Su tale presupposto, la scelta sul valorizzare l’uno o l’altro elemento appartiene al libero convincimento del giudice, che ha evidentemente ritenuto impossibile una ricostruzione ex post caso per caso di malattie non più esistenti ed ha invece dato preponderanza ad un elemento numerico in sé assai sintomatico e, date le dimensioni, tutt’altro che equivocabile.

Riguardo poi alla specifica responsabilità delle organizzazioni sindacali, correttamente la Corte di appello ha valutato una serie di elementi indiziari come i post sui profili social in cui si manifestavano minacciose iniziative di sabotaggio degli eventi in citta (Capodanno, epifania e derby “una delle tre non ci sarà”; “lavoreranno in 3!!! Capodanno in famiglia”; la mancata revoca dell’invito ad astenersi; il mero differimento delle assemblee già indette per la notte di Capodanno, ecc.)

Rispetto invece all’eventuale presenza di reati, la Corte afferma che in quel caso servono accertamenti individuali e puntuali che qui non rilevano. “L’accertamento che fonda la sanzione applicata - spiega la decisione - riguarda il verificarsi di uno sciopero in ambito di servizi pubblici essenziali senza l’osservanza delle regole proprie di esso e tanto basta, il resto appartenendo a - comprensibili ma non decisive - enfasi difensive”.

Quanto infine alla prova di appartenenza degli astenuti alla singole organizzazioni, la Corte territoriale ha positivamente accertato che più della metà degli assenti era iscritto ad almeno una delle sigle interessante. Inoltre, precisa la Corte, una volta organizzato e promosso uno sciopero da parte di una organizzazione sindacale, non ha rilievo che chi partecipi sia ad essa iscritto, contando solo il nesso causale tra quell’iniziativa e il comportamento dei lavoratori che vi hanno dato attuazione.

Né rileva che sia stata esclusa la responsabilità di altri sindacati, in quanto ciò è effetto naturale dell’autonomia dei relativi processi, con dato che non può in sé sovvertire il convincimento di merito.

In definitiva, la Sezione lavoro ha affermato il seguente principio di diritto: «nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo “occulto”».

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