Romania, non viola Stato di diritto affidare le promozioni dei giudici allo stesso organo giurisdizionale superiore
Il meccanismo deve però garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati una volta che abbiano ottenuto il grado
La Corte Ue - con la sentenza sulla causa C-216/21 - ha affermato che la promozione di giudici ad un organo giurisdizionale superiore, basata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte dei membri di tale organo giurisdizionale, è compatibile con il diritto dell'Unione europea. Ma aggiunge che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali devono tuttavia consentire di fugare qualsiasi legittimo dubbio quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici interessati, una volta che essi siano stati promossi.
La vicenda rumena
Nel 2019 il Consiglio superiore della magistratura della Romania ha approvato una riforma della procedura di promozione dei giudici agli organi giurisdizionali superiori. L'associazione «Forum dei giudici della Romania» e un soggetto privato hanno contestato tale riforma dinanzi alla giustizia rumena sostenendo che la sostituzione delle precedenti prove scritte con una valutazione dell'attività e della condotta dei candidati da parte del presidente e dei membri dell'organo giurisdizionale superiore interessato renderebbe il regime di promozione soggettivo e discrezionale. Da cui il rinvio pregiudiziale della Corte d'appello investita della questione alla Corte di giustizia dell'Ue.
La sentenza Ue
La Cgue dichiara che una normativa nazionale relativa al regime di promozione dei giudici deve garantire il rispetto del principio di indipendenza dei giudici.In tale contesto, la Corte dichiara altresì che il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a che la promozione di giudici ad un organo giurisdizionale superiore sia fondata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte di una commissione composta dal presidente e dai membri di detto organo giurisdizionale superiore. Tuttavia, i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all'adozione delle decisioni di promozione devono essere tali da non poter far sorgere, nei singoli, dubbi legittimi quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici di cui trattasi, una volta che gli interessati siano stati promossi.







