Rovina di edificio, proprietario responsabile per i danni a meno che l’evento non sia da attribuire a vizio di costruzione
Sussiste una presunzione “juris tantum” di responsabilità in capo al proprietario dell’immobile, la cui rovina abbia cagionato danni a terzi, che ha natura oggettiva e prescinde dall’accertamento della colpa
Precisa il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2 dicembre 2025 n. 3870, come la domanda ex art. 2053 c.c. sia un’azione volta all’accertamento della responsabilità del proprietario di una costruzione per i danni cagionati ai terzi dalla sua rovina, fatta salva la prova che questa non sia dovuta a vizio di manutenzione o di costruzione.
Tale norma codicistica si applica ai casi di rovina di edificio o di altra costruzione, consistente in ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi...





