Civile

Salva la detrazione dell'IVA per l'acquisto di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime monofase

Risulta detraibile, secondo le regole e nei limiti stabiliti dall'articolo 19 del D.P.R. n. 633/72, l'IVA esposta in fattura per l'acquisto di carte SIM ricaricabili, effettuato dall'impresa-utilizzatore finale, al fine di concederle in uso ai propri dipendenti

di Francesco Zondini*, Marco Novara


Con la Risoluzione n. 69/E del 22/10/2020, l'Agenzia delle Entrate, in maniera del tutto innovativa, risolve un dubbio (di non poco conto) in merito alla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto esposta separatamente dal corrispettivo in fattura, per l'acquisto di "mezzi tecnici" per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico e soggetti al regime IVA speciale c.d. "monofase".


In particolare, in base a quanto disposto dall'art. 74, co. 1, lett. d), del DPR n. 633/72, per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi "mezzo tecnico" per fruire dei servizi di telecomunicazione (fissa o mobile) e di telematica, l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal titolare della concessione o autorizzazione sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente (regime "monofase"). Tale regime speciale, in deroga al sistema ordinario e con l'obiettivo di semplificare l'applicazione e la riscossione dell'imposta, prevede l'accentramento dell'applicazione dell'IVA in capo al solo soggetto che si trova più "a monte" della catena produttiva-distributiva, escludendo dall'imposta le successive operazioni di vendita - considerate quindi alla stregua di operazioni fuori campo - in quanto l'IVA è stata già versata dal primo soggetto sulla base del prezzo (noto) di vendita al pubblico.


Come detto, il regime "monofase" e gli adempimenti ad esso connessi si applicano anche alle SIM destinate al traffico telefonico in "abbonamento prepagato" (in genere contenenti già una quantità di traffico strumentale alla loro attivazione), mentre ne restano escluse le SIM funzionali al traffico telefonico in "abbonamento al consumo" (cfr. Circ. n. 25/E del 25/03/2008). Per le predette operazioni soggette al regime IVA speciale, l'art. 4 del DM n. 366 del 24/10/2000 prevede inoltre che nei documenti rilasciati, l'IVA non deve essere separatamente esposta dal corrispettivo, salvo che per le prestazioni effettuate direttamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza nei confronti - e su richiesta - di utenti imprese ed esercenti arti e professioni.


Ebbene, secondo l'istante, proprio il fatto che la norma preveda la separata esposizione in fattura tra imponibile e imposta, nei confronti dei soggetti passivi IVA utilizzatori finali del servizio, dovrebbe di per sé legittimarne anche la detrazione (diversamente non se ne comprenderebbe la ratio della legge).


Orbene, l'Agenzia delle Entrate, basandosi anche sui chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritiene che il riferimento alla separata esposizione dell'IVA in fattura sia previsto limitatamente all'ipotesi in cui i "mezzi tecnici" necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza (i.e. il primo cedente) direttamente nei confronti dell'utilizzatore finale soggetto passivo IVA "senza che siano, pertanto, attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase e posti a fondamento di tale meccanismo di deroga". Ne consegue dunque che, pur restando l'operazione compresa nell'ambito applicativo del regime "monofase" di cui all'art. 74, le modalità di fatturazione richiamate dal DM n. 366 del 24/10/2000 legittimerebbero nel caso di specie l'ordinario meccanismo di rivalsa e detrazione dell'imposta, cosicché, nell'assunto che l'istante/acquirente operi in veste di utilizzatore finale del servizio, la detrazione dell'imposta potrebbe essere esercitata secondo le regole ordinarie di cui all'art. 19 del DPR n. 633/72.


Le conclusioni cui giunge l'Agenzia delle Entrate risolvono positivamente i consolidati dubbi per gli operatori del settore, ammettendo una deroga all'ordinario meccanismo di funzionamento del regime "monofase". Alle medesime conclusioni, circa il riconoscimento del diritto alla detrazione, dovrebbe quindi potersi giungere anche con riferimento ad altre operazioni soggette allo stesso regime IVA speciale per le quali la relativa norma prevede – su richiesta dell'utilizzatore del servizio impresa/professionista - l'emissione di fattura con la separata esposizione dell'imposta, quale ad esempio nel caso di vendita da parte dell'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio dei documenti di sosta di cui al DM 30/07/2009.

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*Partner – Pirola Pennuto Zei & Associati

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