Amministrativo

Samsung, non provata l'obsolescenza programmata - Il Consiglio di Stato annulla sanzioni Agcm

L'Autorità non ha effettuato alcuna verifica tecnica nè dimostrato che l'aggiornamento avesse realmente causato guasti nei Note 4

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di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio di Stato (sentenza del 19 giugno 2023) ha annullato un provvedimento dell'AGCM che, nel 2018, aveva condannato Samsung per una condotta di obsolescenza programmata degli smartphone Note 4 in violazione del divieto di pratiche scorrette.

Secondo l'Autorità, Samsung aveva rilasciato un aggiornamento software del sistema operativo installato sui Note 4, che ne avrebbe causato malfunzionamenti, al fine di indurre i consumatori a sostituirli con modelli di smartphone Samsung più recenti.

Per il Cds, tuttavia, l'Autorità non aveva effettuato alcuna verifica tecnica nè dimostrato l'aggiornamento avesse realmente causato guasti nei Note 4. Inoltre, l'autorità non aveva considerato che la stragrande maggioranza dei Note 4 non aveva mai avuto alcun guasto. Nè si era coordinata con la rete europea di Autorità di protezione dei consumatori, per capire le conseguenze dell'aggiornamento negli altri paesi, essendo i Note 4 venduti su scala globale oppure audito Apple, il soggetto che ha sviluppato l'aggiornamento.

In particolare, il Collegio osserva come il provvedimento dell'Autorità si fonda sulla ritenuta incidenza dell'aggiornamento "Marshmallow" sulla maggior parte dei "Note4", che, proprio a seguito del "download" di tale aggiornamento, avrebbero subito una significativa riduzione delle prestazioni tecniche a causa del maggior sforzo imposto al sistema "hardware" cagionato dagli incrementi di richieste derivanti dal "firmware". L'aggiornamento avrebbe determinato fenomeni di spegnimento/riavvio in presenza di batterie usurate oltre un certo livello e determinato stress di funzionamento e deterioramento della memoria "flash eMMC".

Il fondamento del provvedimento - prosegue la decisione - è, quindi, costituito da un dato di natura eminentemente tecnica sul quale l'Autorità edifica l'intero impianto di contestazioni rivolte a Samsung. Inoltre, l'installazione (sostanzialmente obbligata) di tale aggiornamento sarebbe stata calibrata in un periodo temporale tale da poter intaccare dispositivi già parzialmente usurati e/o, comunque, non più coperti dalla garanzia legale. In sintesi, vi sarebbe stato un piano di obsolescenza programmata dei dispositivi "Note4", realizzato attraverso la sostanziale "imposizione" di un aggiornamento finalizzato ad alternarne le prestazioni, cui avrebbe fatto seguito una politica di assistenza al consumatore volutamente inadeguata e volta, piuttosto, ad indurlo all'acquisto di nuovi modelli.

"Questo dato di carattere eminentemente tecnico - prosegue la decisione - non è, tuttavia, accertato dall'Autorità mediante una specifica disamina peritale ma ricorrendo ad elementi esterni al sapere tecnico, ritenuti, comunque, idonei a disvelare un legame inferenziale e, quindi, ad integrare una congrua evidenza del dato che sorregge l'intera decisione. Infatti, l'Autorità basa il proprio assunto: i) sulle segnalazioni dei consumatori; ii) sulla diramazione di istruzioni per la gestione delle riparazioni dei guasti; iii) sul periodo in cui si sono verificate le richieste di assistenza; iii) sul numero elevato e sulle tipologie di richieste di assistenza, con relative elaborazione grafiche".

Si tratta dunque di tutti "indici esterni" allo specifico ramo del sapere tecnico-scientifico che portano l'Autorità a un giudizio inferenziale "incentrato su mere circostanza fattuali che, invero, da sole non possono risultare sufficienti a fornire una spiegazione del fenomeno".

Coglie dunque nel segno la prima censura di Samsung, "la quale lamenta, correttamente, il mancato coinvolgimento nell'istruttoria di Google, che è il soggetto che sviluppa e rilascia gli aggiornamenti "Android" destinati ad interagire con gli "smartphone" di Samsung". Diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il coinvolgimento di Google non rileva esclusivamente sotto il profilo della responsabilità, ma, prima ancora, sotto il profilo istruttorio. Infatti, se il tema tecnico centrale dell'accertamento è costituto dagli effetti derivanti dall'interazione tra l'"hardware" e l'aggiornamento del sistema "software", appare, certamente, deficitaria un'istruttoria che non si snodi attraverso una disamina tecnica di tale aggiornamento e delle sue ripercussioni, effettuata mediante il soggetto responsabile, come spiegato, dell'ideazione e dello sviluppo dello stesso.

"Gli elementi indicati dall'Autorità – continua il Collegio - risultano, poi, anodini o, comunque, non idonei a fornire una spiegazione idonea del fenomeno in assenza della dimostrazione tecnica in ordine al nesso tra l'aggiornamento e i malfunzionamenti. L'esistenza di un simile nesso di causalità non può, infatti, affermarsi "per il solo fatto che l'uno è posteriore all'altro ("post hoc ergo propter hoc")", dovendosi riscontrare, in tale impostazione, un "evidente errore di correlazione logica, atteso che, evidentemente, non tutto ciò che viene prima costituisce causa di quanto segue" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2023, n. 448, relativa al caso "Apple").

Infine, aggiunge il collegio, va sottolineato che gli elementi valorizzati riguardano "una porzione estremamente limitata dei dispositivi "Note4" immessi sul mercato". Si tratta infatti del prodotto di un'azienda multinazionale, "attiva in innumerevoli Paesi e, quindi, in un mercato che ha dimensione globale". Mentre la disamina dell'Autorità "si incentra, esclusivamente, sul mercato italiano senza verificare se omologhi fenomeni di malfunzionamento si siano registrati in altri Paesi (e, in particolare, nei Paesi europei), ove pure era stato commercializzato il dispositivo"; per esempio coinvolgendo quanto meno la Rete europea della concorrenza e, quindi, la Commissione europea e le altre Autorità nazionali al fine di constatare l'effettiva sussistenza del fenomeno ipotizzato.

Il Consiglio di Stato ha così riformato la sentenza del Tar Lazio annullando il provvedimento n. 27363 del 25.9.2018 dell'Autorità per la Concorrenza e per il mercato.

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